F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009 5) RICORSO DELL’A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009
5) RICORSO DELL’A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIRENZE/GRIFO PERUGIA DEL 22.2.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009)
In data 4.3.2009 la A.F.D. Grifo Perugia ha prodotto ricorso in ordine all’ammenda di € 1.750,00 comminatale dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009) per comportamento ingiurioso ed oltraggioso delle calciatrici e dei sostenitori della società stessa nei confronti dell’arbitro, in relazione alla gara Firenze/Grifo Perugia disputata il 22.2.2009 per il Campionato Nazionale Primavera di Calcio Femminile - Girone I. In particolare ha negato che i suoi sostenitori - rimasti “nel loro spazio adibito al pubblico e non per l’uscita dell’arbitro dal campo” - abbiano tenuto comportamenti aggressivi ed ha rimarcato che nello stesso Com. Uff. alla Roma Calcio Femminile, “per motivi più gravi è stata applicata solamente un’ammenda”. Il ricorso va respinto. I plurimi comportamenti sanzionati dal Giudice Sportivo (offese, ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro da parte di sostenitori e di calciatrici della Grifo Perugia) corrispondono esattamente a quelli descritti nel referto della gara e in ragione della loro natura e gravità oltrechè recidività hanno comportato - secondo la discrezionale valutazione del giudicante, non contrastante con disposizioni del C.G.S. - la non censurabile comminazione dell’ammenda, nella misura su indicata. Non appare, infine, rilevante il migliore trattamento (ammonizione e non ammenda, come detto dal ricorrente) riservato dal Giudice Sportivo nel medesimo Com. Uff. alla Roma Calcio Femminile, trattandosi di caso diverso e caratterizzato da comportamento complessivamente sanzionabile in misura minore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.F.D. Grifo Perugia di Collestrada (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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