F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. BARON RINO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 C.G.S. E 35 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 84 del 5.2.2009)

Il Procuratore Federale ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico di cui al Com. Uff. n. 84 del 5.2.2009, relativa al deferimento a carico del signor Rino Baron, all’epoca dei fatti tesserato del detto Settore con la qualifica di massaggiatore sportivo. Con l’impugnata statuizione, la prima Commissione ha motivato “ di condividere l’eccezione preliminare di improcedibilità formulata dalla difesa del deferito in quanto ai sensi dell’art. 32 C.G.S., le indagini dovevano essere concluse entro il 30.06.2008” e pertanto, rilevato che l’istanza di proroga delle indagini stesse era stata disattesa, accoglieva l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa Baron. Con il proposto gravame la Procura ricorrente osserva che, pur rispondendo a verità la mancata concessione della proroga, l’eventuale effettuazione – nella fattispecie non realizzatasi - di atti di indagine oltre il termine della stagione sportiva non può determinare la dichiarazione di improcedibilità, sebbene solo l’eventuale inutilizzabilità di tali atti istruttori. Ritiene la Corte che il gravame sia fondato e vada accolto. La disposizione di cui all’art. 32.11 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive effettivamente che “l’indagine relativa a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva deve concludersi prima della Stagione Sportiva successiva salvo proroghe eccezionali”, ma tale prescrizione non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità, per l’ipotesi che le indagini medesime non vengano concluse entro il detto termine, ovvero vengano (illegittimamente) proseguite oltre lo stesso. Del tutto a torto, pertanto, l’impugnata decisione ha ritenuto di irrogare una sanzione non prevista dalla norma, tanto più che alla (grave) pronuncia di improcedibilità ben può essere applicata la prescrizione d’ordine generale concernente la nullità degli atti, che non può venir pronunciata se non espressamente comminata dalla legge. Del resto, dal fascicolo del provvedimento non risulta siano stati compiute indagini successivamente alla scadenza del termine, sicchè il procedimento avrebbe dovuto – e deve – venir deciso sulla base delle intervenute acquisizioni processuali, dovendosi in ultima ipotesi non tener conto di quelle eventualmente compiute dopo la chiusura della Stagione Sportiva. Per questi motivi la C.G.F., accolto il ricorso, visto l’art. 37, comma 4, ultima parte C.G.S. annulla la decisione impugnata e rimette al 1° Giudice gli atti per l’esame del merito.

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