F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DELL’U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 27 maggio 2009
2) RICORSO DELL’U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. RUGGIERO ANTONIO SEGUITO GARA TRAPANI/CASTROVILLARI DEL 08.03.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 11.03.2009)
La U.S. Castrovillari Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Trapani disputatasi in data 8.3.2009, era stata inflitta la squalifica per 3 gare al calciatore Ruggiero Antonio “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto senza tuttavia cagionare danni fisici” ai sensi dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S.. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere l’annullamento della squalifica o, in subordine, una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che il calciatore avversario avrebbe simulato il colpo ricevuto, come si evincerebbe dalle foto allegate al ricorso. Il ricorso è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato il provvedimento assunto dal Giudice sportivo, non rilevando la documentazione fotografica prodotta. Infatti, così come puntualmente osservato dal Giudice Sportivo, nella fattispecie appare essere stata consumata una condotta che integra gli estremi di una violenza consumata e che come tale comporta, in applicazione del principio normativo sopra richiamato, la sanzione comminata; apparendo, alla luce appunto del referto arbitrale, del tutto inidonee le prospettazioni della parte ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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