F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 27 maggio 2009 3) RICORSO DELL’A.C. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 27 maggio 2009

3) RICORSO DELL’A.C. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. BIAGIOLI DIEGO SEGUITO GARA MACERATESE/TOLENTINO DEL 01.03.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 11.03.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il ricorso osserva che con reclamo dell’11.3.2009, la A.C. Maceratese ha impugnato il provvedimento sanzionatorio con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto la squalifica per 5 gare al calciatore Biagioli Diego “per atto violento nei confronti di un avversario, e comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’Arbitro alla notifica del provvedimento disciplinare”. La società ricorrente, attraverso gli scritti difensivi, pur censurando, in parte, il comportamento tenuto dal proprio tesserato, ha chiesto una riduzione della squalifica. Le motivazioni di tale richiesta sono fondate sul presupposto che il comportamento posto in essere dal Biagioli nei confronti di un avversario vada interpretato come gesto di stizza e non certo di atto violento e che le espressioni rivolte al Direttore di gara non hanno avuto carattere minaccioso, ma sono state la conseguenza del nervosismo dovuto per l’espulsione. Il reclamo non è meritevole di accoglimento I fatti di cui alle decisioni disciplinari emesse dal giudice di prime cure sono descritti con chiarezza dal Direttore di gara sul proprio rapporto, atto munito di fede probatoria privilegiata ai sensi di legge. L’aver assunto il Biagioli un comportamento violento nei confronti di un avversario e aver proferito frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro integra la fattispecie di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) ed a) C.G.S.,che determina l’applicazione della sanzione minima della squalifica per 5 gare effettive. La misura minima della pena edittalmente prevista è pertanto insuscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Maceratese di Macerata e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it