F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 26 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DEL CALC. MELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 26 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 27 maggio 2009

2) RICORSO DEL CALC. MELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.3.2009 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 17 DEL VIGENTE STATUTO F.I.G.C. E 39 NOIF

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 12.3.2009)

Con la delibera indicata in epigrafe la Commissione Disciplinare Nazionale ha accertato che l’attuale ricorrente ha disputato con il Belluno la gara in oggetto contro la U.S. Città di Jesolo il 6.9.2008, pur risultando egli all’epoca ancora tesserato per la U.S.D. Arco 1895, società nella quale si era fusa la soc. Alta Vallegarina: infatti soltanto in data successiva, e più precisamente con raccomandata del 13.9.2008, era stato provveduto alla regolarizzazione del suo trasferimento. Per l’illecito in questione erano stati condannati anche la società predetta ed il dirigente accompagnatore ufficiale della stessa, sig. Vittorio Fratta. Ora, mentre significativamente tali ultimi soggetti non hanno ritenuto di proporre alcuna impugnazione, implicitamente riconoscendo la fondatezza della pronuncia di condanna e l’assenza di possibili motivi di gravame, il Mele deduce a sua discolpa l’esistenza di un pregresso accordo economico con la società di originaria appartenenza nel quale si sarebbe convenuto il giorno del 30.6.2008 come termine finale per il suo vincolo. Si tratta, peraltro, di un elemento di nessun rilievo, neppure sotto un profilo meramente soggettivo, a fronte della circostanza, ammessa nella sua memoria dalla stessa società Belluno e risultante altresì dalle dichiarazioni rese il 17.11.2008 dal suo dirigente signor Antonio Tormen, in base alle quali emerge che alla data del 12.9.2008 il responsabile dell’Ufficio Tesseramento della Federazione aveva informato che il predetto calciatore risultava ancora tesserato per la società Arco. Né può invocarsi a scusante l’affidamento derivante da ignoranza sulla durata del pregresso vincolo per un soggetto, come il ricorrente, nato l’8.3.1984, il quale alla data in esame aveva già superato l’età di 24 anni ed era pienamente capace d’agire e responsabile dei proprii comportamenti. Né maggior pregio può attribuirsi al secondo motivo di gravame, con il quale si tenta di far valere la mancanza di recidiva e la circostanza che l’illecito si sarebbe limitato ad una sola giornata di campionato. L’assenza di precedenti non può essere correttamente valutata, infatti, nel silenzio dell’ordinamento come una circostanza di per sé attenuante; mentre, quanto al secondo profilo, non può sottovalutarsi la circostanza che il deferimento ha avuto origine esclusivamente da una iniziativa della società avversaria. Il ricorso va pertanto respinto con ogni conseguenza di legge. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mele Marco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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