F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 maggio 2009 4) RICORSO PRO CAPOTERRA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 maggio 2009
4) RICORSO PRO CAPOTERRA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASILEA/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 14.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 519 del 18.03.2009)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 519 del 18.3.2009 ha inflitto alla società Pro Capoterra 2000 la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 perché un proprio tesserato, posizionato sulla tribuna, assumeva un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro e, altri sostenitori inveivano nei confronti dei calciatori avversari riuscendo a colpire con un calcio uno di loro, durante lo svolgimento della gara Basilea/Pro Capoterra 2000 del 14.3.2009. Avverso tale provvedimento la società Pro Capoterra 2000 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.3.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 23.3.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla società Pro Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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