F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 maggio 2009 5) RICORSO ATLETICO ORISTANO C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 maggio 2009
5) RICORSO ATLETICO ORISTANO C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SPISSU SIMONA SEGUITO GARA ATLETICO ORISTANO C.F./FORTITUDO MOZZECANE C.F. DEL 15.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009)
Con ricorso ritualmente introdotto a norma di Regolamento, l’Atletico Oristano C.F. ha impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009, con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, in relazione alla partita del Campionato Serie A/2 Atletico Oristano/Fortitudo Mozzecane, ha squalificato la calciatrice Simona Spisso per 4 giornate di gara per azione fallosa impeditiva di chiara occasione da rete e per reiterati insulti nei confronti dell’arbitro a seguito dell’ espulsione della calciatrice, proseguiti anche dalla tribuna. Il ricorso fonda sostanzialmente le proprie ragioni sulla contestazione in fatto della vicenda, prospettando un comportamento dell’atleta diverso da quello sanzionato. Poichè quest’ultimo risulta inequivocamente dal rapporto del direttore di gara le cui risultanze, costituendo fonte privilegiata di prova, non possono venir smentite dalle interessate prospettazioni difensive della parte, il ricorso va disatteso con le conseguenze regolamentari in ordine alla relativa tassa.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atletico Oristano C.F. di Oristano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 maggio 2009 5) RICORSO ATLETICO ORISTANO C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PE"