F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 03 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO DEL S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 03 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 08 Giugno2009

2) RICORSO DEL S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CAMPO MASSIMO SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/FANO CALCIO DEL 22.03.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 25.03.2009)

Al 38° del primo tempo, della gara Real Montecchio/Fano disputata il 22.03.2009, il calciatore Campo Massimo della società Real Montecchio a “giuoco in svolgimento con pallone lontano” colpiva con un calcio alla testa un calciatore avversario. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale lo sanzionava con la squalifica per 5 gare effettive. Avverso tale decisione hanno presentato ricorso la società Real Montecchio chiedendo l’annullamento della decisione poiché il colpo sarebbe stato sferrato in modo del tutto involontario e non violento senza alcuna cattiveria e senza alcuna violenza ma solo nella foga del gesto atletico teso ad una ripresa veloce del giuoco. Ciò posto la prospettata censura merita solo parziale accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale e da quello dell’assistente risulta che il Campo ha colpito “volontariamente” il calciatore avversario; anche se le conseguenze non sono state di particolare gravità tanto è vero che il calciatore colpito dopo la medicazione ha ripreso regolarmente il giuoco. Ciò posto appare equo rideterminare in quattro giornate di gare effettive la sanzione dovendosi escludere quella particolare gravità della condotta che avrebbe determinato l’aggravamento della sanzione base stessa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal S.S. Real Montecchio A.S.D. di Montecchio (Pesaro e Urbino), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Campo Massimo per 4 giornate di gara effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it