F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DELLO SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009
2) RICORSO DELLO SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE CENTI LUIS FERNANDO SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./SPAL DEL 15.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 17.3.2009)
Con preannuncio di reclamo del 19.3.2009 la Spal 1907 S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 119/DIV del 17.3.2009. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa in data 26.3.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, queste ultime escludibili nel caso di specie). Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dallo Spal 1907 S.p.A. di Ferrara, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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