F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009 4) RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009

4) RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE RAFFAELE SERGIO SEGUITO GARA GELA/AVERSA NORMANNA DEL 29.3.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009)

Con preannuncio di reclamo del 31.3.2009 la S.F. Aversa Normanna s.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009. Questi in sintesi i fatti: - al 47° del secondo tempo della gara riportata in epigrafe l’allenatore della S.F. Aversa Normanna S.r.l. Raffaele Sergio, dopo ripetuti richiami dell’arbitro, protestava entrando nel terreno di gioco e proferiva frasi offensive all’indirizzo dello stesso. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 6.4.2009, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sostiene che la succitata decisione è eccessiva e spropositata in quanto la condotta del Sergio va considerata “irriguardosa” e non già “offensiva” verso il direttore di gara essendosi concretizzata in una semplice protesta per una decisione tecnica assunta dall’arbitro; a ciò va aggiunto, come attenuante, la  tensione caratterizzante quel frangente di gara e, soprattutto, l’assenza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso allenatore. A sostegno della tesi difensiva viene citato un precedente giurisprudenziale della Corte di Giustizia Federale con il quale è stata ridotta da due a una giornata di squalifica la sanzione inflitta dal giudice di prime cure all’allenatore del Giulianova per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Si chiede, in via principale, la riduzione ad una sola giornata di squalifica e, in via subordinata, commutare la sanzione residua in ammenda, nella misura prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. All’odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della S.F. Aversa Normanna S.r.l., nella persona dell’avvocato Calò, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La Corte considerato che nel presente giudizio non sono emersi nuovi ed ulteriori elementi di fatto e di diritto tali da far riconsiderare la condotta del signor Raffaele Sergio, così come qualificata e sanzionata dal Giudice di prime cure con motivazioni e conclusioni che questa Corte ritiene di condividere in toto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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