F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009 1) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009

1) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/TERNANA DELL’1.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 3.3.2009)

Con preannuncio di reclamo del 4 marzo 2009 la Ternana Calcio S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 3.3.2009. Questi in sintesi i fatti: - in occasione della gara Taranto/Ternana dell’1.3.2009, già 40 minuti prima dell’inizio della gara, veniva rilevata la presenza negli spogliatoi di persone non presenti nelle distinte ufficiali. Veniva chiesto ai dirigenti accompagnatori delle due squadre di far allontanare tutte le persone non presenti in distinta e la richiesta veniva accolta con garbo dai due dirigenti ma non dal signor Antonio Arcangeli, segretario della Ternana Calcio, il quale manifestava la propria volontà a non lasciare gli spogliatoi. Interveniva il dirigente accompagnatore della Ternana che, scusandosi per l’accaduto, invitava le persone presenti nello spogliatoio ad accomodarsi in tribuna. A fine gara entrambe le società chiedevano agli stewards di far entrare dirigenti ed atleti vari dalla porta che divide la tribuna dagli spogliatoi; gli stewards facevano notare che non era possibile, e e comunque dovevano passare 15 minuti dalla fine della partita. Mentre il dirigente del Taranto acconsentiva, il dirigente della Ternana e il segretario sopra citato strattonavano uno steward pretendendo l’apertura della porta. Interveniva il responsabile della forza pubblica concedendo l’ingresso ai soli presidenti delle squadre; egli stesso provava ad aprire la porta ma, trovandosi davanti una ventina di persone che gridavano e spingevano per entrare negli spogliatoi, richiudeva la stessa non facendo entrare nessuno. Mentre il segretario della Ternana continuava a pretendere l’ingresso, il dirigente accompagnatore cominciava ad insultare gli stewards. Trascorso un quarto d’ora un altro dirigente della Ternana riusciva ad entrare e, con fare minaccioso, inveiva contro il responsabile della forza pubblica, l’Ispettore di Lega e il collaboratore della Procura Federale. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 11.3.2009, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che: - la ricostruzione dei fatti è inesatta e contraddittoria. La prima contraddittorietà la si rinviene da quanto dichiarato dall’arbitro nel proprio rapporto dove viene segnalata la presenza negli spogliatoi soltanto di persone appartenenti alla società Taranto. In più il rapporto dell’Ispettore di lega è in più parti contraddittorio tanto da non poter assumere valenza probatoria ai fini della giustificazione della sanzione; - il fatto che il nome del segretario della Ternana non era presente nella distinta ufficiale di gara è giustificato dal fatto che la Ternana Calcio ha fornito all’arbitro la suddetta distinta soltanto 20 minuti prima dell’inizio della gara e quindi l’Ispettore di Lega non poteva identificare il signor Arcangeli già 40 minuti prima dell’inizio della partita; - per quanto riguarda i fatti verificatisi a fine gara, il primo aspetto da evidenziare è la presenza del segretario della Ternana Calcio soltanto dopo che erano trascorsi 15 minuti dalla fine della gara, ovvero il termine che i responsabili della sicurezza avevano indicato come minimo per l’accesso agli spogliatoi. Poi una volta entrato, l’Arcangeli non si metteva a spintonare nessuno steward ma chiedeva ed otteneva il consenso per far entrare nella zona spogliatoi altri due dirigenti della società rimasti fuori. Sia Arcangeli che gli altri due dirigenti erano dotati del pass spogliatoio e quindi potevano aver accesso a detta area a fine gara anche per raggiungere, insieme alla squadra, il pullman per far rientro a Terni;

- quanto accaduto tra un dirigente della Ternana Calcio ed il responsabile della forza pubblica non è rilevante ai fini disciplinari in quanto non riguarda la presunta indebita presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate. Inoltre le frasi pronunciate dal dirigente vanno lette tenendo conto di quanto successo pochi istanti prima e non menzionato nel rapporto dell’Ispettore di Lega: infatti il responsabile della forza pubblica spingeva il dirigente della Ternana Calcio e lo faceva cadere a terra, provocandogli dolore al ginocchio. Ciò determinava la reazione del dirigente che, comunque, non ha mai pronunciato parole offensive ed irriguardose; - non può essere addebitato alla Ternana Calcio il comportamento violento tenuto da una quindicina di persone, non riconducibili alla società, davanti alla porta d’ingresso degli spogliatoi e, in conclusione, si chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione dell’ammenda e, in via gradata, la riduzione a misura di giustizia e di ragione. All’odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della Ternana Calcio S.p.A., nella persona dell’avvocato Fabio Giotti, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La Corte considerato che nel presente giudizio non sono emersi nuovi ed ulteriori elementi di fatto e di diritto tali da far riconsiderare la condotta dei dirigenti della società Ternana Calcio S.p.A., così come qualificata e sanzionata dal Giudice di prime cure con motivazioni e conclusioni che questa Corte ritiene di condividere in toto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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