F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.P.D. SCICLI AVVE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.P.D. SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2008/2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 46, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 STATUTO, ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)

Con atto in data 26.3.2009, l’Unione Polisportiva Dilettantistica Scicli ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dall’odierna ricorrente avverso la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica inflitta dalla Commissione Disciplinare Territoriale in relazione alla responsabilità oggettiva gravante sulla stessa Polisportiva Scicli per aver schierato in quattro diverse gare il calciatore Antonio Quartarone malgrado fosse tesserato per la A.S.D. Belvedere Città Giardino. Assume preliminarmente la medesima ricorrente che la fattispecie sarebbe riconducibile sotto la previsione dell’art. 39, comma 1, lett. e) C.G.S. trattandosi di un “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa commesso dalla prima Commissione e dalla sentenza impugnata e ciò in quanto la penalizzazione sarebbe stata giustificata dall’infrazione ritenuta commessa nel corso del presente campionato, mentre la stessa risale al 2007/2008”. Nel merito, la Pol. Scicli eccepisce che, ove la fattispecie antiregolamentare fosse stata temporalmente individuata con esattezza, avrebbe determinato una sanzione ridotta in base ad orientamento giurisprudenziale applicabile anche al caso in discussione. A parere della Corte il ricorso non è fondato e va, pertanto, disatteso. L’argomentazione preliminarmente proposta in ordine all’ammissibilità del ricorso per revocazione e, quindi, in ordine alla riconducibilità della fattispecie sotto la previsione dell’errore di fatto risultante dagli atti processuali, nel caso di specie appare indagine sterile e superflua. In effetti, per ritenere ammissibile il ricorso per revocazione l’errore denunciato, oltre a venir rilevato, deve proporre caratteristiche di decisività in quanto, diversamente opinando, costituirebbe rilievo del tutto ininfluente ed irrilevante rispetto alla fattispecie sottoposta a giudizio. Nella presente controversia, al contrario, poichè la sanzione minima prescritta dall’art. 18, lett. g), C.G.S., è quella di un punto in classifica per ogni gara alla quale ha partecipato l’atleta con doppio tesseramento, l’accertamento in ordine alla sussistenza del denunciato errore di fatto appare del tutto irrilevante dal momento che giammai potrebbe condurre ad una riduzione della sanzione nella specie applicata al minimo edittale. Ritiene, infine, la Corte dover rendere qualche considerazione in ordine al precedente invocato in questa sede dalla ricorrente. Anche a voler trascurare che la statuizione in parola non proviene dal massimo Organo di Giustizia Federale, ma da altro sottordinato, non può trascurarsi che la fattispecie a suo tempo considerata è ben diversa da quella odierna, in quanto allora la società sanzionata non aveva utilizzato, come nel presente caso, un calciatore tesserato per altra Società, ma un non tesserato, e che, inoltre, la riduzione della sanzione era stata espressamente applicata in considerazioni di “ragioni di equità” che non solo non appaiono sussistere ma nemmeno sono state invocate dalla Polisportiva ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.P.D. Scicli di Scicli (Ragusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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