F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009 4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO L
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009
4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; INIBIZIONE DI MESI 6 A CARICO DEL SIG. CRUDO FRANCESCO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4, COMMA 2 C.G.S. E ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)
A seguito di deferimento da parte della Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva Crudo Francesco, presidente dell’A.C.F. Milan, responsabile della violazione di cui all’art. 1 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11 N.O.I.F. per aver omesso di versare, nel termine previsto, le somme dovute, secondo quanto stabilito definitivamente dalla C.A.E. (Com.Uff. n.3/D del 25.7.2008), alla calciatrice Cassanelli Cristina, dalla società responsabile diretta della condotta antiregolamentare posta in essere dal suo tesserato, sanzionando il primo con l’inibizione per mesi 6 e la seconda con un punto di penalizzazione (Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009). La decisione di cui sopra è stata impugnata per revocazione sia dal Crudo che dalla A.C.F. Milan che la ritengono viziata da “errore di fatto”, ma il relativo ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente, secondo quanto richiede espressamente l’art. 33, comma 5 C.G.S., alla Procura Federale, controparte interessata. Ciò comporta inevitabilmente, per violazione del basilare principio del contraddittorio, l’inammissibilità dell’impugnazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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