F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009 5) RICORSO S D S LAZIO COLLEFERRO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PUNIZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009

5) RICORSO S D S LAZIO COLLEFERRO AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA CON CONSEGUENTE ESTROMISSIONE DAL PROSIEGUO DELLA MANIFESTAZIONE; SEGUITO GARA LAZIO COLLEFERRO CALCIO A 5/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 5.4.2009 PLAY-OFF CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 571 del 6.4.2009)

Alle ore 14,13 del 7.4.2009 è pervenuta a mezzo fax alla Segreteria di questa Corte l’impugnazione proposta dalla società Lazio Colleferro contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 571 del 6.4.2009), che, con riferimento all’avvenuto impiego, nella gara di Play-Off del Campionato Nazionale Under 21 Calcio a Cinque disputata il 5.4.2009 contro la società Brillante Calcio a 5 di due calciatori (Vaiz Rodrigo Maquiel e Tessaro Douglas Cesar) in posizione irregolare, la sanzionava con la punizione sportiva della perdita della gara e con la penalizzazione di un punto. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. A norma infatti di quanto stabilito dalla F.I.G.C. col Com. Uff. n. 90/A del 26.1.2009, in tema di abbreviazione dei termini procedurali relativi alla fase play-off della competizione riguardante l’incontro in contestazione, il reclamo contro la decisione adottata in prima istanza sarebbe dovuto pervenire a questa Corte entro e non oltre le ore 9,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del Com. Uff. riportante la delibera impugnata, idest, per quel che ne concerne, entro le ore 9,00 del 7.4.2009. Questa Corte pertanto non può che prendere atto del ritardo ed emettere declaratoria di inammissibilità con conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S D S Lazio Colleferro di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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