F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009 1)  RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009

1)  RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4036/1467BIS PF07- 08/GR/MG DEL 26.1.2009), A CARICO DEI SIGNORI: - GIOVANNI LAMIONI (NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOC., ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO, ORA A.S. COOP ATLANTE), - ARBER KETA (NELLA SUA QUALITÀ DI CALC. TESSERATO DELLA SOC., ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO, ORA A.S. COOP ATLANTE, ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOC. ASD FUTSAL CECINA CALCIO A 5), - BERNARDO OLANDA (NELLA SUA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOC., ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO, ORA A.S. COOP ATLANTE) , - E DELLA SOCIETA’ A.S. COOP ATLANTE (ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO) DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 C.G.S. AI SUDDETTI DEFERITI E PER LA A.S. COOP ATLANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

(Delibera della Commissione  Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)

Il Procuratore Federale, con atto del 13.3.2009, ha proposto ricorso ex artt. 33 e 37 C.G.S. avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella seduta del 5.3.2009 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 63/CDN del 5.03.2009, con la quale la Commissione stessa ha dichiarato l’improcedibilità, in quanto la questione di merito era già stata precedentemente giudicata dal Giudice Sportivo, dei deferimenti richiesti (con nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009) a carico dei signori: Giovanni Lamioni (nella sua qualità di Presidente della società all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora A.S. Coop Atlante), Arber Keta (nella sua qualità di calciatore tesserato della società, all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora A.S. Coop Atlante, attualmente tesserato per la società A.S.D. Futsal Cecina Calcio a 5), Bernardo Olanda (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della società, all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora A.S. Coop Atlante) , e della società A.S. Coop Atlante (all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) per le violazioni rispettivamente ascritte dell’articolo 1 comma 1 C.G.S. ai suddetti deferiti e per la A.S. Coop Atlante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.. Il ricorso presentato si fonda sul motivo dell’erronea valutazione della sussistenza degli estremi, nel caso di specie, per l’applicazione del principio del ne bis in idem. Infatti, ad avviso del ricorrente, pur essendo la violazione contestata identica a quella già sanzionata dal Giudice Sportivo (e relativa allo schieramento del calciatore straniero Arber Keta nel novero dei c.d. calciatori Under, e quindi in contrasto con quanto disposto dal Com. Uff. n. 1 Stagione Sportiva 2007/2009 L.N.D. – Divisione Calcio a 5, il deferimento si riferiva ad una gara (con Aymaville, del 20.10.2007), diversa da quella (con Bergamo Calcio a 5, del 10.11.2007), per la quale era stata in effetti comminata la sanzione. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato. Pur essendo, infatti, il principio del “ne bis in idem” un principio generale e fondamentale degli ordinamenti giuridici, e come tale sicuramente assumibile anche nell’ordinamento sportivo, la sua concreta applicazione richiede piena identità delle fattispecie che vengono ipoteticamente ad essere richiamate nel suo ambito. Questo non è evidentemente il caso della questione in esame, ove la violazione si riferisce a gara diversa e ad un soggetto (la squadra avversaria) diversi da quelli per i quali la violazione della regola sportiva era stata sanzionata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito.

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