F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI CANDIDO ANTONIO E DI MEGLIO CARMINE (GIÀ TESSERATI A.S. FORIO CALCIO A 5, ATTUALMENTE TESSERATI PER L’A.S.D. REAL ISCHIA CALCIO A 5) DALLA VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ASCRITTAGLI DELL’ART.

1, COMMA 3 C.G.S CON PROPRIO DEFERIMENTO PROT. 5191/554PF06-07/GT/EN DEL 3.6.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2008)

Su segnalazione della Divisione Calcio a 5, l’Ufficio Indagini accertava che, in occasione della gara Camilla Cales/Forio Ischia del 16.12.2006 del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio, all’epoca dei fatti tesserati per la società Forio, poi in forza alla società ASD Real Ischia, dopo essere stati espulsi dal campo, si trattenevano vicino alla zona di gioco e rivolgevano all’arbitro espressioni ingiuriose. Essi, inoltre, sebbene fossero stati convocati avanti l’Ufficio Indagini per rispondere sui fatti in corso di accertamento, non si presentavano. In seguito a tali accertamenti, la Procura Federale deferì i calciatori alla Commissione Disciplinare Nazionale perché rispondessero delle violazioni contestate e la Commissione stessa (cfr. Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2008), pur ritenendo censurabile il comportamento tenuto dai predetti nell’ambito della gara, non comminò sanzioni, tenuto conto che a ciascuno degli stessi era stata precedentemente inflitta la squalifica di quattro gare effettive. Quanto alla mancata adesione dei due calciatori all’invito a comparire loro rivolto dall’Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare Nazionale rigettò il deferimento, nel rilievo che non sussisteva prova che il telegramma di convocazione (inviato presso il presidente della società Forio, avv. Nicola Nicolella all’indirizzo di quest’ultimo) fosse effettivamente pervenuto ovvero fosse stato materialmente consegnato ai due calciatori, di guisa che l’assunto dei medesimi di non aver mai avuto la convocazione poteva essere accolto. Col ricorso in esame, il Procuratore Federale si grava avverso la decisione, limitatamente alla mancata comparizione dei due calciatori innanzi all’Ufficio indagini , deducendo: - in via principale, la mancata applicazione, nella decisione, dei principi generali in materia di notificazioni, dal momento che i deferiti si erano regolarmente costituiti mediante il rituale deposito della memoria difensiva in atti, in tal modo evidenziando la piena accettazione del contraddittorio e la completa conoscenza della contestazione mossa col conseguente normale esercizio del diritto di difesa; pertanto, non sussisterebbe alcun difetto di notifica rilevante ai fini della mancata costituzione del contraddittorio nè, a maggior ragione, alcuna causa di improcedibilità del procedimento; - in via subordinata, la non corretta applicazione dell’art 38 commi 7 e 8 C.G.S, posto che la convocazione fu fatta con telegramma del 22.2.2007 indirizzato presso la sede sociale della Forio Calcio a 5, società di appartenenza dei due incolpati all’atto della convocazione stessa; pertanto la notifica del deferimento, effettuata in piena e rigorosa osservanza delle disposizioni del C.G.S., costituirebbe prova dell’avvenuto ricevimento dell’atto da parte dei deferiti. Conclusivamente il Procuratore Federale chiede: 1) in via principale, l’annullamento dell’impugnata decisione, e, previa affermazione della validità e della procedibilità del deferimento, la conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito; 2) in via subordinata, previo annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per il suo riesame nel merito, con concessione alla Procura Federale di termine per la rinotifica del deferimento;

3) in via ancora più subordinata, previo annullamento della decisione di primo grado, la decisione nel merito, nel senso dell’accoglimento del deferimento, del riconoscimento della responsabilità disciplinare dei deferiti, con l’irrogazione ai medesimi delle sanzioni ritenute di giustizia. All’odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale ha reiterato le richieste scritte. Premesso che la mancata presentazione presso l’Ufficio indagini costituisce il solo punto della decisione di primo grado specificamente impugnato e sul quale quindi questa Corte ha cognizione, ai sensi dell’art. 37 comma 3 C.G.S., il Collegio, ritiene che il ricorso, siccome giuridicamente fondato, debba essere accolto. Non assume rilievo il primo motivo dedotto dal ricorrente, atteso che nella specie non si tratta di effetto sanante della costituzione in giudizio rispetto ad un vizio di notifica dell’atto introduttivo del giudizio stesso. Questione assorbente è, invece, la ritualità o meno e quindi l’idoneità a produrre l’effetto suo proprio, del telegramma del 22.2.2007 con cui l’Ufficio indagini convocò per l’audizione i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio, telegramma inviato alla Forio calcio A5 c/o Nicolella Nicola via provinciale Panza 115 - 80075 Forio. Opina al riguardo il Collegio che - essendo tale indirizzo quello della società sportiva Forio, squadra di appartenenza dei calciatori all’epoca dei fatti (il che invero non è stato da alcuno contestato ed anzi risulta confermato dalla stessa decisione impugnata, la ove afferma che l’indirizzo del Nicolella è “evidentemente coincidente con la sede della società Forio”) – la convocazione dei due giocatori deve ritenersi effettuata in conformità del disposto di cui all’art. 38, comma 8 lett. b) e c) C.G.S.. Ne consegue che contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la ritualità dell’atto di convocazione costituisce ex se prova dell’avvenuto ricevimento dello stesso da parte dei deferiti. A siffatta conclusione - che costituisce diversa valutazione in diritto delle risultanze del procedimento in esame data dal questa Corte rispetto al giudizio del giudice di prime cure - consegue, ai sensi dell’art. 37 comma 4 C.G.S., la pronuncia nel merito da parte della Corte stessa. Per questi motivi la C.G..F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dichiara i calciatori Candido Antonio e Di Meglio Carmine colpevoli dell’addebito e commina loro la sanzione della squalifica per giorni 15.

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