F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009 4) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009
4) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER:- 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE RANDIS ALESSANDRO; - 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE BARBERI LUCA ; SEGUITO GARA CATANIA/CAVESE DEL 5.4.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 7.4.2009)
Con gravame ritualmente introdotto, il Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico con la quale il detto Giudice ha inflitto la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Alessandro Randis e per 2 al calciatore Luca Barberi, entrambi non espulsi. Per quanto riguarda l’atleta Randis, ricordato che la sanzione è stata determinata dall’aver sferrato, a fine partita, un violento pugno al volto di un avversario che causava anche confusa rissa fra i calciatori delle due squadre, la reclamante deduce che la condotta sanzionata sarebbe stata determinata dalla provocazione subita dal giocatore squalificato, provocazione che, a dire della ricorrente, sarebbe sfuggita al direttore di gara. Della prospettata ricostruzione degli eventi, peraltro, la società Catania non offre alcuna prova, limitandosi ad argomentare che sarebbe logico supporre nei sensi da essa descritti e a richiamare il caso “Zidane-Materazzi” che, sempre secondo la ricorrente, costituirebbe precedente idoneo a giudicare la presente controversia. Le censure così argomentate, ad avviso della Corte di Giustizia Federale, sono prive di pregio. Mentre la vicenda invocata a titolo di precedente ha caratteristiche del tutto diverse da quella in esame e non può quindi costituire fattispecie di riferimento, nel pieno difetto di qualsiasi prova dell’ipotizzata provocazione, non a caso solo supposta in ricorso, la sanzione inflitta appare adeguata alle previsioni edittali, in quanto l’art. 19.4, lett. b), C.G.S. stabilisce la squalifica per 3 giornate in caso di condotta violenta – quale tenuta nella presente vicenda - alle quali va aggiunta ulteriore giornata a titolo di aggravante (stesso art. 19.4) per aver provocato la rissa fra gli atleti delle due squadre, certificata dal rapporto arbitrale e considerata dal primo Giudice. Quanto alla sanzione conseguita dal calciatore Barberi, anch’essa appare congrua perché pienamente conforme al dettato dell’art. 19.4, lett. a), trattandosi di condotta gravemente antisportiva, compiuta senza motivo al termine della gara, per di più conclusasi vittoriosamente per il sanzionato, così da rendere, contrariamente all’assunto di parte, ingiustificato e ingiustificabile il comportamento del calciatore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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