F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009 5) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009

5) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CITTÀ DI PESCARA/FEMMINILE PRECI DEL 28.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 582 del 10.4.2009)

L’A.S.D. Città di Pescara Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte di Giustizia Federale la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 rigettava il reclamo da lei presentato e teso ad invalidare la regolarità dell’incontro di semifinale Coppa Italia Femminile Città di Pescara/SPD Femminile Calcio a 5 Preci, giocato il 28.3.2009, a causa dell’avvenuta utilizzazione, da parte dell’avversaria, di tre calciatrici – Florencia Pereiro Lopez, Mariana Laura Alonso e Gisela Maria Pedace – in posizione irregolare di tesseramento. Sostiene che il convincimento espresso dal primo giudice, maturato in base agli accertamenti svolti presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che avevano confermato la regolarità e la tempestività dei vincoli contestati, sarebbe stato fuorviato dall’erronea condotta del precitato ufficio, il quale, mal interpretando le norme disciplinanti la materia, avrebbe convalidato i tesseramenti di calciatrici provenienti da federazione estera sebbene privi della documentazione richiesta o comunque corredati da una documentazione incompleta e/o non veritiera. Il reclamo non è fondato e va respinto. Le censure avanzate con lo stesso, infatti, non sono, all’evidenza, dirette contro il provvedimento gravato, ma si incentrano sull’operato di terzi, estranei al presente procedimento, operato che, si assume, avrebbe determinato l’erronea valutazione di prima istanza. Orbene, se si considera che questa Corte di Giustizia Federale è stata adita al solo fine di stabilire la correttezza di quanto deliberato dal Giudice Sportivo si deve necessariamente concludere che questi, con particolare diligenza ed in maniera del tutto ortodossa, ha dovuto prendere atto degli esiti degli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento, presso l’organo, cioè, federale abilitato e deputato, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di questo collegio, a determinare e stabilire la validità dei tesseramenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Pescara Calcio A5 di Spoltore (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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