F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DELL’A.S. CALCIO URANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 maggio 2009

2) RICORSO DELL’A.S. CALCIO URANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ROCCAGORGA/CALCIO URANIA DEL 4.3.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. 69/SGS del 2.4.2009)

L’A.S. Calcio Urania ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 69 del 13.11.2008, relativa alla gara Polisportiva Roccagorga/A.S. Calcio Urania del Campionato Allievi Regionali, Girone C disputatasi in Roccagorga il 4.3.2009. Con tale provvedimento la detta Commissione confermava la statuizione del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo dell’odierna ricorrente ritenendo illegittima la causa di forza maggiore dedotta dall’Urania per giustificare la propria mancata partecipazione alla gara sopra indicata, infliggendo alla stessa Associazione la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e le ulteriori statuizioni di cui alla pronuncia del medesimo Giudice. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall’art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D., prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa l’A.S. Calcio Urania si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio, determinando in tal modo l’inammissibilità del proposto gravame e l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Calcio Urania di Santi Cosma e Damiano (Latina) e dichiara incamerarsi la tassa reclamo.

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