F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 maggio 2009 3) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 maggio 2009

3) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL CARMENTA/PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 DEL 15.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 595 del 17.4.2009)

La A.S.D. Petrarca Padova Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che aveva respinto un suo ricorso teso ad ottenere, in suo favore, la punizione sportiva della perdita della gara contro il Futsal Carmenta, disputata il 15.4.2009 per il Campionato Nazionale di Serie B, gara a suo dire viziata dall’avvenuto irregolare impiego, da parte dell’avversaria, del calciatore Meneghello Giovanni. Assume, come già vanamente sostenuto in primo grado, che il Meneghello inserito nel foglio di censimento della società come collaboratore, non poteva essere tesserato come calciatore della stessa, ostandovi il disposto di cui all’art. 22, comma 1, delle N.O.I.F. ed insiste nelle sue richieste. Dal canto suo la controparte, con fax inviato a questa Corte il 22.4.2009, rappresenta di non aver avuto alcuna notizia dell’appello proposto dalla società Petrarca Padova. Il reclamo è privo di fondatezza e va, pertanto, respinto. Giova anzitutto chiarire che la doglianza espressa dal Futsal Carmenta, sebbene corrispondente al vero, non vizia la regolare instaurazione della procedura. Si evince infatti dalla documentazione prodotta che la ricorrente, a mezzo di telefax trasmesso tempestivamente il 18.4.2009 al numero ufficiale della società avversaria pubblicato sul Com. Uff. n. 23 del 27.8.2008, tentò, senza esito, non essendovi stata risposta da parte del destinatario, di renderla edotta della propria iniziativa. Il mancato perfezionamento del contraddittorio, quindi, è imputabile soltanto alla negligenza della potenziale resistente, che pertanto non è legittimata ad eccepirlo. Nel merito, questo Collegio è dell’avviso che le argomentazioni fatte proprie dal primo giudice per motivare l’adottata decisione di rigetto siano del tutto errate per quanto concerne il richiamo normativo all’art. 21, comma 4 delle N.O.I.F., che disciplinando le incompatibilità riguardanti i dirigenti delle società, appare del tutto estraneo alla fattispecie in esame investente la posizione di un soggetto, il Meneghello Giovanni, inquadrato nell’organico del Futsal Carmenta con la qualifica di addetto stampa. Orbene, posto che l’art. 22, comma 2 delle N.O.I.F., regolante la materia, esplicitamente vieta tra l’altro ai collaboratori il tesseramento come tecnici o calciatori presso la medesima società, la problematica della vicenda si fulcra nello stabilire se le funzioni di addetto stampa valgano a conferire al soggetto la qualifica di collaboratore. Soccorre, in proposito, la norma dianzi citata che, al comma 1, chiarisce come collaboratori sportivi di una società possano definirsi solo coloro che, previa retribuzione o altro compenso, svolgano per essa funzioni ”che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.”. Alla luce di dette puntualizzazioni è sufficiente, nel caso che ne occupa, da un lato evidenziare come la reclamante non abbia in alcun modo dimostrato che il Meneghello, per la sua attività collaterale, percepisse dal Futsal Carmenta emolumenti o compensi di qualunque tipo, e dall’altro sottolineare come le funzioni di addetto stampa, notoriamente limitate ai rapporti tra il sodalizio e i “media”, difficilmente possano essere ricondotte nell’ambito concettuale di ”attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.”. Nulla pertanto impediva il suo tesseramento in favore della resistente e la sua legittima utilizzazione nell’incontro contestato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e ordina addebitarsi la tassa reclamo.

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