F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 maggio 2009 4) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 maggio 2009

4) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLOTTO CALCIO A 5/PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 DEL 18.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 612 del 21.4.2009)

L’A.D.S. Petrarca Padova ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con cui veniva respinto un suo ricorso tendente ad invalidare la gara Isolotto/Petrarca Padova giocata il 18.4.2009 nell’ambito del Campionato Nazionale di Serie B a causa del presunto avvenuto impiego da parte dell’avversaria di ben sei calciatori in posizione irregolare di tesseramento. Nei motivi presentati, per la verità alquanto generici, ha circoscritto la propria doglianza alla posizione di un solo calciatore, tale Martinisi Marco, aggiungendo, poi, nel corso della discussione orale che questi, utilizzato nella gara “de quo”, sarebbe persona diversa dal calciatore Martimisi Marco, risultato regolarmente vincolato con la società Isolotto. L’appello, manifestamente infondato, va respinto. E’ anzitutto da chiarire che la singolare proposizione difensiva avanzata in sede dibattimentale, costituendo un nuovo e diverso motivo di gravame mai comunicato alla controparte, non ha alcuna possibilità di ingresso nella presente procedura e si segnala solo per la sua improbabile credibilità essendo di palese evidenza come, in perfetta corrispondenza di tutti gli altri dati anagrafici, l’insignificante difformità in una sola lettera del cognome di cui all’ultima certificazione dell’Ufficio Tesseramento, altro non sia che un mero errore di battitura. Nel resto, anche a causa della sostanziale indeterminatezza delle censure mosse alla decisione impugnata, ben poco è da dire. Invero il Giudice Sportivo ha correttamente fondato il suo convincimento sulle risultanze dei riscontri effettuati presso l’Ufficio Tesseramento, presso l’organo, cioè, federalmente deputato a gestire la materia valutando la regolarità delle richieste avanzate dalla società, sicché la doglianza in esame difetta di qualsivoglia fondatezza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e ordina addebitarsi la tassa reclamo.

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