F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 maggio 2009 1) RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 maggio 2009

1) RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. MAURO ZAMPOLLINI LA SOMMA DI € 10.500,00 PIÙ INTERESSI LEGALI € 154,00

(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 4 del 14.2.2009).

Con ricorso per revocazione ritualmente introdotto, l’A.S. Casale Calcio ha chiesto alla Corte Federale di revocare la decisione assunta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in relazione a controversia fra essa ricorrente ed il signor Mauro Zampollini, già suo allenatore. Si costituiva altrettanto ritualmente in giudizio il convenuto eccependo l’inammissibilità del reclamo per difetto di competenza della Corte di Giustizia Federale. Osservava il Zampolini, che l’art. 39 C.G.S. prevede l’impugnazione per revocazione delle decisioni adottate dagli organi della medesima Giustizia Sportiva, mentre il Collegio Arbitrale non è ricompreso fra tali organi. Ritiene la Corte di poter omettere ogni disamina relativa alla fondatezza della sollevata eccezione per pronunciare la sollecitata declaratoria di inammissibilità sotto altro profilo, costituito dall’inesistenza dei presupposti ai quali la vigente normativa subordina l’esercizio del ricorso per revocazione. Secondo la ricorrente, invero, la fattispecie dedotta in giudizio andrebbe ricondotta sotto la previsione dell’art. 39, lett. c) C.G.S. in virtù del quale la decisione irrevocabile può essere impugnata per revocazione “se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”. Nella prospettazione dell’A.S. Casale la forza maggiore sarebbe costituita dall’impossibilitò di procurarsi per tempo la prova dell’intervenuto pagamento in favore dello Zampolini e di esibirla nel corso del procedimento arbitrale, ma tale assunto è manifestamente privo di fondamento. Ed invero, la domanda arbitrale è stato introdotta con raccomandata 9.7.2008 inviata al Collegio ed alla società convenuta, odierna ricorrente, mentre il relativo lodo è stato adottato il 14.2.2009: tali circostanze di tempo, come appare evidente, escludono che la mancata produzione dell’assegno 14.5.2008, costituente a dire dell’A.S. Casale soddisfazione di ogni diritto e pretesa dello Zampolini, nel corso della procedura arbitrale possa considerarsi causata da forza maggiore, con conseguente rigetto per inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e/o revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) e ordina addebitarsi la tassa reclamo.

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