F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO TERAMO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Giugno2009
2) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO TERAMO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ CALCIO A 5 2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI CON NOTA N. 6148/872PF08-09/AA/AC DEL 7.4.2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 23.4.2009)
Con atto del 7.4.2009, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale i Sigg.ri Nilson Araujo Da Silva, Damiano Melis, Palmiro Tedde, Claudia De Agostini, Pierluigi Sanna e Renato Serra, il primo calciatore e gli altri dirigenti della società Calcio a 5 2007 ASD, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 10 commi 2 e 6 C.G.S. e dell’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale nonchè la società Calcio a 5 2007 ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Motivo del deferimento era l’irregolare utilizzo del predetto calciatore, perché non tesserato, effettuato dalla società Calcio a 5 2007 ASD in dieci gare (la prima delle quali era quella Calcio A 5 2007-Atl. Teramo del 20.9.2008) disputate nell’arco temporale che va, appunto, dal 20.9.2009 al 28.11.2008. La Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 80/CDN pubblicato il 23.4.2009) riteneva fondato il deferimento e, per l’effetto, infliggeva al signor Nilson Araujo Da Silva la squalifica per giornate tre, al signor Melis l’inibizione per mesi due, ai Sigg.ri Sanna, De Agostini, Tedde e Serra l’inibizione per mesi uno ciascuno ed alla società Calcio a 5 2007 ASD la penalizzazione di punti quattro in classifica “da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2009/2010, stante la non afflittività della sanzione se applicata nella stagione sportiva in corso”, nonché l’ammenda di € 4.000,00. Con atto del 27.4.2009 la A.S.D. Atletico Teramo ha interposto appello, lamentando l’incongruità e l’inadeguatezza della sanzione inflitta alla società Calcio a 5 2007, in relazione al beneficio che quest’ultima ha realizzato avendo ottenuto n. 16 punti nelle dieci partite in cui il calciatore in questione venne schierato. Conclusivamente, l’appellante chiede: in via principale, l’accertamento della responsabilità diretta, per dolo o colpa eventuale, della società Calcio a 5 2007 e, per l’effetto, l’irrogazione di punti 16 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato attuale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lett. g) e dell’art. 17, comma 1 C.G.S.; in via subordinata, l’accertamento della responsabilità diretta, per dolo o colpa eventuale, della società Calcio a 5 2007 e, per l’effetto, l’irrogazione di punti 10 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato attuale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lett. g) e dell’art. 17 comma 8 C.G.S.. Con breve memoria del 28.4.2009, la signora Agostini Claudia ha controdedotto al reclamo, sostenendo la congruità della sanzione inflitta dal giudice di prime cure. l’appello è inammissibile. Assorbente di ogni altra è la questione della legittimazione a ricorrere della A.S.D. Atletico Teramo, soggetto terzo rispetto alle parti in causa (Procura Federale e Calcio a 5 2007) il quale può impugnare solo in caso di illecito sportivo (artt. 33 comma e 42 C.G.S.), caso che però non ricorre nella fattispecie. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Teramo di Teramo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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