F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Giugno2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CUSANO AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Giugno2009

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CUSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE RHODENSE/CUSANO DEL 3.3.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 40 del 23.4.2009)

L’ A.S.D. Cusano ha chiesto a questa Corte di Giustizia Federale la revocazione o la revisione della decisione con cui la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, riformando una precedente delibera del Giudice Sportivo, aveva disposto la ripetizione della gara Rhodense/Cusano in calendario il 3.3.2009 per il Campionato Regionale Juniores del Comitato Regionale Lombardia, gara sospesa dall’arbitro, al 6’ del 1° tempo. Deduce che il giudizio precedente era stato viziato dal mancato invio ad essa controparte dell’appello proposto dall’avversaria e, nel merito, che l’incontro in parola non era stato portato a termine per fatto – cattiva gestione dell’impianto di illuminazione – addebitabile alla società ospitante. Il reclamo non è ammissibile. Nessuno dei due motivi segnalati dalla ricorrente quali cause inficianti la decisione gravata è infatti all’evidenza riconducibile nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. per legittimare la revocazione o la revisione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Cusano di Cusano Milanino (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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