F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Giugno2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CUSANO AVVERSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Giugno2009
3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CUSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE RHODENSE/CUSANO DEL 3.3.2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 40 del 23.4.2009)
L’ A.S.D. Cusano ha chiesto a questa Corte di Giustizia Federale la revocazione o la revisione della decisione con cui la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, riformando una precedente delibera del Giudice Sportivo, aveva disposto la ripetizione della gara Rhodense/Cusano in calendario il 3.3.2009 per il Campionato Regionale Juniores del Comitato Regionale Lombardia, gara sospesa dall’arbitro, al 6’ del 1° tempo. Deduce che il giudizio precedente era stato viziato dal mancato invio ad essa controparte dell’appello proposto dall’avversaria e, nel merito, che l’incontro in parola non era stato portato a termine per fatto – cattiva gestione dell’impianto di illuminazione – addebitabile alla società ospitante. Il reclamo non è ammissibile. Nessuno dei due motivi segnalati dalla ricorrente quali cause inficianti la decisione gravata è infatti all’evidenza riconducibile nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. per legittimare la revocazione o la revisione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Cusano di Cusano Milanino (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Giugno2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CUSANO AVVERSO"