F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE RUGGIREI ANT

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Giugno2009

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE RUGGIREI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI SEGUITO GARA F.C.D. CALCIO TEAM SANNICANDRO/POL. D. MARCONI DEL 9.3.2008

(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 59 del 15.5.2008)

Il calciatore Ruggieri Antonio, tesserato per il F.C.D. Team Sannicanro ha impugnato per revocazione o revisione la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia (Com. Uff. n. 59 del 15.5.2008) che confermava la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Foggia (Com. Uff. n. 37 del 13.3.2008) con cui veniva inflitta ad esso ricorrente, reo di aver colpito il direttore di gara procurandogli una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue in occasione dell’incontro Calcio Team Sannicandro/Pol. Marconi Ischitella giocato il 9.3.2008, per il Campionato provinciale di 3° Categoria, la sanzione della squalifica per anni 5 con proposta di preclusione. Sostiene che autore dell’aggressione sarebbe stato un altro calciatore, tale Ciavarella Stefano ed a sostegno produce una dichiarazione rilasciata da due dirigenti della società ospitata che avvalorerebbero tale versione. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la tesi rappresentata, peraltro ben lungi da assurgere al rango di nuova prova idonea a contrastare la competenza delle emergenze ufficiali, non rientra in alcuno dei casi tassativamente previsti dall’art. 39 C.G.S. e non supera quindi la soglia della fase rescindente. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S.

come sopra proposto dal calciatore Ruggieri Antonio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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