F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO DEL SIG. VISENTIN GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Giugno2009

2) RICORSO DEL SIG. VISENTIN GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 5 MESI A FAR TEMPO DALL’1.9.2009 E FINO AL 31.1.2010 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 1, OGGI 10, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 4313/612PF06- 07/AM/MA DEL 4.2.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009)

La Procura Federale con atto del 4.2.2009 deferiva il signor Gabriele Visentin per violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 1 (oggi art. 10) C.G.S. per aver svolto attività di intermediazione attinente al trasferimento di calciatore (Dozie), non appartenente alla propria società. Con il provvedimento adottato in data 3.4.2009, Com. Uff. n. 114, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva al Visentin la sanzione della squalifica di 5 mesi a far tempo dall’1.9.2009 al 31.1.2010. Tale provvedimento viene impugnato con il presente gravame dal Visentin, che dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione della Commissione, deduce la “nullità degli atti di indagine successivi al 30.6.2006” per violazione dell’art. 32,comma 11 (oggi art .27 comma 8), nonché “la nullità degli atti di indagine per violazione dell’art. 32 comma 6 (all’epoca art. 28 comma 5), ”non risultando che la Procura Federale abbia comunicato la conclusione delle indagini”; nel merito deduce un errato apprezzamento delle risultanze istruttorie, con evidente travisamento di fatti; infine deduce l’abnormità della decorrenza della sanzione, posticipata all’1.9.2009 in violazione dei principi generali dell’ordinamento sportivo e dell’art. 22 C.G.S.. Va in via preliminare affermata la giurisdizione della Commissione essendo provato che il ricorrente all’epoca dei fatti era tesserato F.I.G.C. né ha alcuna rilevanza ai fini della giurisdizione il fatto che non abbia versato la quota per il 2008 - 2009, poiché non incide sulla validità del tesseramento. Gli atti di indagine successivi alla data del 30.6.2006 sono validi, contrariamente a quanto sostenuto exadverso con la apposita censura, in quanto risulta che vi è stata regolare proroga, chiesta ed ottenuta. Va, peraltro, osservato che la valutazione circa l’eccezionalità della proroga è estremamente discrezionale con conseguente non censurabilità al riguardo. Circa, poi, l’asserita mancata comunicazione della conclusione delle indagini, l’art. 32, comma 6, che sancisce l’obbligo di tale comunicazione non prevede alcuna sanzione nel caso di inosservanza della stessa norma; orbene, quest’ultima mira solo a garantire la pienezza del contraddittorio, che nel caso in esame, come ha riconosciuto la Commissione, vi è stato, essendo il deferito intervenuto nel procedimento svolgendo tutte le difese possibili. Pertanto la censura in esame è inconferente, non sussistendo alcuna illegittimità del procedimento, anche nel caso che vi sia la lamentata mancanza di comunicazione. Nel merito non sussiste alcun travisamento di fatto dovuto ad un errato apprezzamento delle risultanze istruttorie. Basta ricordare che il ricorrente ha ammesso di aver svolto attività di consulente per altre società diversa dalla Atalanta Bergamasca. Fondata risulta, infine, la censura con cui deduce l’illegittimità della data di decorrenza della sanzione, posticipata all’1.9.2009, poiché secondo i principi generali dell’ordinamento la sanzione decorre dalla data di pubblicazione della decisione che stabilisce la sanzione stessa. Orbene la sanzione decorre dalla data di pubblicazione della presente decisone. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Visentin Gabriele ridetermina la sanzione inflitta a 5 mesi di inibizione decorrenti dalla pubblicazione del presente dispositivo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it