F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 02 Luglio 2009 4) RICORSO DEL SIG. ZAMPINO ANDREA, ARBITRO FUORI QUADRO AVVERSO LA SANZI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 02 Luglio 2009

4) RICORSO DEL SIG. ZAMPINO ANDREA, ARBITRO FUORI QUADRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DAL 17.2.2009 FINO AL 9.4.2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 23, COMMA 3, LETTERA Q) REGOLAMENTO A.I.A.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 9.4.2009)

Con decisione del 9.4.2009, Com. Uff. n. 75/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale, giudicando sull’appello del signor Andrea Zampino – Presidente della sezione A.I.A. di Aprilia – avverso la sanzione dell’inibizione per mesi tre inflitta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio a seguito del deferimento operato dalla Procura Federale per avere lo Zampino raggiunto diversi accordi di sponsorizzazione a favore degli associati della propria Sezione senza aver preventivamente chiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione scritta del Comitato Nazionale A.I.A., così violando i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 23, comma 3, lettera q) del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, confermava il provvedimento limitandone l’estensione al presofferto. Avverso la decisione proponeva reclamo a questa Corte di Giustizia Federale lo Zampino il quale, nel riportarsi ai motivi d’appello già presentati in secondo grado, ribadiva di aver ritenuto la unica fornitura di magliette ricevuta dalla pizzeria “ I Simpson “ una donazione piuttosto che una sponsorizzazione, atto che non necessitava di alcuna autorizzazione preventiva. Quanto alle doglianze indicate nei motivi d’appello, lo Zampino rappresentava come le magliette fossero state donate dal titolare dell’esercizio signor Giacomo Pitocco, a titolo gratuito e con relativa dichiarazione liberatoria, e non dal signor Gianni Antonelli del quale l’appellante non conosceva la qualità di socio accomandante della pizzeria; ad ogni buon conto all’epoca dei fatti l’Antonelli non era tesserato per la F.I.G.C., tesseramento intervenuto solo in data 7.8.2005, vale a dire circa sette mesi dopo i fatti di causa. Prima della materiale consegna delle magliette, inoltre, il reclamante aveva provveduto ad in formare l’A.I.A. con un fax al quale non era stata fornita alcuna risposta, neppure nel senso di non ritenere autorizzata la ricezione del materiale, cosa che in quel momento avrebbe potuto impedire il perfezionamento dello stesso atto di liberalità.Faceva, infine, presente lo Zampino che, sulla scorta delle stesse disposizioni del Comitato Regionale Arbitri Lazio relative alla distribuzione territoriale degli associati, nessun arbitro della Sezione A.I.A. di Aprilia ha potuto mai arbitrare o dirigere gare in cui era coinvolto l’Antonelli, tesserato con l’Anziolavinio. Chiedeva,in definitiva, il reclamante di essere prosciolto da ogni addebito, o , in subordine, di essere sanzionato con misura diversa dalla sospensione. Le articolate eccezioni avanzate dallo Zampino sarebbero senz’altro idonee, ad avviso di questa Corte, ad indurre opportuni approfondimenti, e potrebbero forse condurre anche all’accoglimento delle tesi difensive, se non dovesse in questa sede essere rilevata l’inammissibilità del ricorso. Le doglianze proposte, infatti, attengono alle medesime problematiche già esaminate nel giudizio di primo e di secondo grado, ed il vigente Codice di Giustizia Sportiva non prevede un terzo grado di giudizio in fatto, così che risulta preclusa in via assoluta qualunque possibilità di riesame della vicenda. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Zampino Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it