F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno2009 1) RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno2009

1) RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 7.6.2009 INFLITTA AL SIG. BERTACCHI GIULIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F. E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 68/CDN del 24.3.2009)

La A.S. Casale Calcio S.r.l. in persona del suo Direttore Generale e l’Avv. Giulio Bertacchi hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 24.3.2009 con la quale è stata inflitta la sanzione della inibizione sino al 7.6.2009 per l’Avv. Giulio Bertacchi Presidente della società e l’ammenda di € 1.500,00 per la stessa società. Tali sanzioni sono state comminate a seguito del deferimento in data 5.12.2008 da parte del Procuratore Federale che traeva origini da comportamenti antiregolamentari. In particolare veniva contestato al signor Vito Petrone, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di essere stato tesserato in qualità di allenatore per la ASD Leinì, partecipante al Campionato Juniores Regionale girone D Piemonte, e di aver svolto nella medesima stagione 2007/2008 l’attività di allenatore per la A.S. Casale Calcio S.r.l. che partecipava al Campionato Juniores Nazionale girone E. Al Presidente del Casale Calcio S.r.l. veniva contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 38, comma 4, N.O.I.F. e alla società la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente. Con il ricorso si chiede l’annullamento delle sanzioni sostenendo che il Petrone per la Stagione Sportiva 2007/2008 non era tesserato per la società Leinì Calcio, bensì unicamente per la società Casale Calcio S.r.l.. I ricorrenti sostengono poi che nessuna valenza può aver fatto che il Petrone avesse partecipato come allenatore della squadra Juniores Regionale a tre partite trattandosi di una infrazione da lui commessa non addebitabile al Casale Calcio in quanto non a conoscenza di tale fatto. Il ricorso è parzialmente accolto. Se, da un lato, infatti la Casale Calcio S.r.l. non poteva non essere a conoscenza dei fatti, visto che anche la stampa locale ne aveva parlato (Corriere Sportivo del 7.1.2008), dall’altro può ritenersi equo, considerate le condizioni oggettive in cui la vicenda si è svolta, rideterminare le sanzioni riducendo fino alla data odierna la inibizione per l’Avv. Bertacchi e l’ammenda per la società a € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria), ridetermina la sanzione inflitta al signor Bertacchi Giulio nei limiti del presofferto. Ridetermina la sanzione dell’ammenda a carico della società A.S. Casale Calcio S.r.l. a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it