F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 09 Giugno2009 3) RECLAMO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 09 Giugno2009

3) RECLAMO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. RANDAZZO IMPORTO DI € 80.705,00 A TITOLO DI PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MANITTA EMANUELE

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 16/D del 25.3.2009)

Con reclamo del 29.12.2008 l’A.S. Livorno Calcio impugnava dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., che su richiesta dell’A.S.D. Randazzo aveva determinato in € 80.705,05 il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. dovuto alla società dilettantistica in conseguenza dell’esordio in Serie A, avvenuto nella gara Livorno/Roma del 21.1.2007, del calciatore Emanuele Manitta, già tesserato in favore della società Randazzo dalla Stagione Sportiva 1989/1990 sino a quella 1993/1994. La Commissione Vertenze Economiche con la decisione di cui in epigrafe, rigettava il reclamo, giudicando non fondata la eccezione sollevata dalla società reclamante della prescrizione del diritto al premio ai sensi dell’art. 25 comma 3 C.G.S., in quanto il corso della prescrizione era rimasto

interrotto per effetto del pregresso reclamo della società Randazzo del 21.5.2008 alla Commissione Vertenze Economiche  per il riconoscimento del “premio alla carriera” relativo allo stesso calciatore Manitta, dichiarato inammissibile, ma comunque efficace come atto interruttivo. Contro tale decisione ricorre l’A.S. Livorno, deducendo con unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 25 C.G.S. da parte della Commissione Vertenze Economiche poiché ai sensi di tale norma i diritti di natura economica possono essere esercitati sino al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati, il che comporta che si tratta di un vero e proprio termine di decadenza come tale non suscettibile di atti interruttivi.

Il ricorso dell’A.S. Livorno è fondato e pertanto va accolto. Costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, che quando un termine è posto con l’onere di perentoria osservanza per l’esercizio di un diritto, con l’effetto che il diritto medesimo è perduto se l’atto della relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all’uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza o di contraria specifica definizione legislativa. Alla luce di tale principio,nella fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell’art. 99 bis N.O.I.F. e dell’art. 25 comma 3 C.G.S., che disciplina il rapporto controverso, l’esercizio del diritto potestativo per il riconoscimento del premio alla carriera, doveva essere azionato, a pena di decadenza, come tale insuscettibile di atti interruttivi, entro il termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui si era verificato l’evento che aveva fatto maturare il diritto. Ne consegue, che poiché il 21.1.2007 è la data nella quale è maturato il premio alla carriera, per effetto dell’esordio in Serie A del calciatore Emanuele Manitta, i diritti di natura economica acquisiti in tale occasione dalla società Randazzo si sono prescritti, anche se si tratta, al di là della formulazione della norma, di un vero e proprio termine di decadenza, al 30.6.2008, termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto poteva essere esercitato. Pertanto in accoglimento del reclamo dell’A.S. Livorno e in riforma della decisione della Commissione Vertenze Economiche, la Corte di Giustizia Federale rigetta la richiesta dell’A.S.D. Randazzo nei confronti dell’A.S. Livorno del “premio alla carriera” per l’esordio in Serie A del calciatore Emanuele Manitta, in quanto il relativo diritto è stato esercitato oltre il termine sancito dall’art. 25 comma 3 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio S.p.A. di Livorno e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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