F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Giugno2009 1) RICORSO DELLO XENIA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Giugno2009

1) RICORSO DELLO XENIA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUINA MARCO FINO A TUTTO IL 30.6.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 3 del 18.7.2008)

La società Xenia Sport ha impugnato davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 3 del 18.7.2008 di inammissibilità di un suo precedente reclamo avverso una delibera della medesima Commissione Com. Uff. n. 1 del 3.7.2008, con la quale era stato parzialmente accolto, riducendola di un anno, un ricorso contro la squalifica irrogata ad un suo calciatore, tale Pasquina Marco, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Como, per atti di violenza nei confronti dell’arbitro in occasione della gara Cascina Matese/Xenia disputata il 7.6.2008, nell’ambito del torneo “Orange Cup”, categoria Juniores. L’appello, tendente ad ottenere un’ulteriore riduzione della sanzione, è all’evidenza inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione come può agevolmente evincersi dalla norma di portata generale di cui all’art.

31 che al primo comma precisa che Corte di Giustizia Federale è “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44 comma 1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del C.G.S. prevede “due gradi di giudizio” esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali. Nel caso che ne occupa la reclamante si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole, così ed in maniera del tutto anomala, richiedendo un inesistente terzo grado di giudizio. Da ciò la declaratoria di inammissibilità La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dallo Xenia S.r.l. di Mariano Comense (Como). Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

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