F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Giugno2009 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA CURATELA F
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Giugno2009
2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA CURATELA FALLIMENTARE DELL’U.S. TEMPIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. SCANU GIOVANNI LA SOMMA DI € 9.800,00 OLTRE INTERESSI DI MORA
(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 8 del 7.6.2008)
Il Fallimento dell’Unione Sportiva Tempio S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera adottata dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nella seduta del 7.6.2008 con la quale la detta società, allora in bonis, era stata condannata a pagare in favore dell’allenatore Giovanni Scanu la somma di € 9.800,00 oltre interessi di mora. Assume il Fallimento ricorrente che la decisione gravata meriterebbe completa riforma sulla base di convincente documentazione che non era stato possibile produrre nel precedente giudizio per causa di forza maggiore. Osserva, in particolare, il medesimo ricorrente che la statuizione arbitrale sfavorevole era intervenuta in quanto il Collegio aveva ritenuto non probante la produzione delle matrici degli assegni con i quali l’allenatore era stato soddisfatto e che non era stato possibile versare in atti copia degli stessi e della ricevuta liberatoria dello Scanu a causa della procedura pre-fallimentare alla quale, all’epoca, era sottoposto il sodalizio. Definitasi la detta istruttoria con declaratoria di fallimento, la Curatela aveva potuto reperire e produrre la documentazione in discorso, chiedendo, in forza della stessa, la riforma per revocazione della decisione di condanna. Ritiene la Corte che il ricorso come sopra proposto debba venir dichiarato inammissibile sulla base del vigente C.G.S. e delle pattuizioni intervenute in sede di Accordo Collettivo fra l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.) e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.). Ed invero, l’art. 31 C.G.S. stabilisce la competenza della Corte di Giustizia Federale limitandola: a) a conoscere, quale organo di secondo grado, i ricorsi proposti avverso le decisioni assunte da altri organi della stessa giustizia sportiva; b) a pronunciare nelle ulteriori materie previste dall’articolo sopra richiamato e dalle altre norme federali applicabili, fra le quali non si rinvengono le delibere dei Collegi Arbitrali, espressamente dichiarate inappellabili dall’art. 17 del ricordato Accordo Collettivo, come del resto puntualmente precisato dalle comunicazioni, in atti, indirizzate all’U.S. Tempio dalla Segreteria del Collegio Giudicante. Va altresì considerato che la normativa procedimentale per ricorrere a quest’ultimo, è frutto dell’intesa fra le rispettive organizzazioni sindacali, sopra individuate, e può quindi venir superata soltanto in conseguenza di modifiche integrative di quell’accordo. E’ ben vero che, a mente dell’art. 31, lett. a) C.G.S. la Corte di Giustizia Federale “giudica nei procedimenti per revisione e revocazione”, ma tale disposizione – dalla quale, forse, è stato tratto in inganno l’odierno ricorrente - deve intendersi limitata alla revocazione ed alla revisione delle decisioni emesse dagli organi della giustizia sportiva, non da quelle adottate da organismi preposti a definire controversie di natura economica fra allenatori (nonché calciatori professionisti) e società, che, per le ragioni anzidetti, esulano dal sistema giustiziale sportivo. Non sfugge alla Corte che la mancata previsione di qualsivoglia impugnativa nei confronti delle delibere adottate dai Collegi Arbitrali, e la mancata regolamentazione processuale delle relative controversie, potrebbe venir riguardata come lacuna nell’ordinamento settoriale, tuttavia anche l’effettivo e definitivo accertamento di una tale lacuna non può condurre all’attribuzione, in favore della stessa Corte di Giustizia Federale, di competenze allo stato non previste dalla vigente regolamentazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla Curatela Fallimentare dell’U.S. Tempio di Tempio Pausania (Sassari). Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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