F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 04 Giugno 2009 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALL’ALLENATO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 04 Giugno 2009

6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALL’ALLENATORE SIG. JACONI OSVALDO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/PALLAVICINO

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 186 del 01.06.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara inflitte all’allenatore Sig. Jaconi Osvaldo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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