F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA P
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Giugno2009
1) RICORSO U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. FUSCO ALESSANDRO SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/SESTESE CALCIO DEL 22.03.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 25.3.2009)
La Corte di Giustizia Federale, - rilevato che la Sestese Calcio, dopo aver richiesto copia dei documenti ufficiali relativi alla
gara Pro Belvedere Vercelli/Sestese Calcio, del 22.3.2009, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale al calciatore Fusco Alessandro è stata comminata la sanzione della squalifica per 4 gare effettive: - visto l’art. 33 commi 8 e 12 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Sestese Calcio di Sesto Calende (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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