F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 8) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009

8) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORESI MATTEO SEGUITO GARA PLAY-OUT PISTOIESE/FOLIGNO DEL 31.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 173/DIV del 01.06.2009)

Con il Com. Uff. n. 173/DIV dell’1.6.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al calciatore Matteo Coresi, tesserato in favore della società Foligno Calcio, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, perché nel corso della gara di Play Out Pistoiese/Foligno, disputata il 31.5.2009, dopo aver colpito da tergo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone, al provvedimento di espulsione seguito al fallo, rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive. Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Foligno Calcio, assumendo che la frase irriguardosa riportata nel referto del direttore di gara, non era rivolta all’arbitro, bensì al calciatore avversario che aveva subito il fallo. Il reclamo della società Foligno Calcio non merita accoglimento. La tesi difensiva della società ricorrente, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili, riferendo che all’atto del provvedimento di espulsione, il Coresi gli rivolgeva ben quattro volte la frase offensiva. La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di quattro giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. Il ricorso pertanto va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto Foligno Calcio di Foligno (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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