F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 25 Giugno 2009 1) RICORSO SIG. BRIC IGOR, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER L’INTERA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 E PER TUTTO DETTO PERIODO DI SOSPENSIONE DALL’OBBLI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 25 Giugno 2009

1) RICORSO SIG. BRIC IGOR, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER L’INTERA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 E PER TUTTO DETTO PERIODO DI SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO DI ASTENERSI DALL’ASSISTERE AGLI ALLENAMENTI E ALLE GARE UFFICIALI E NON ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIUOCO; OVVERO IN ALTERNATIVA: DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 DA CORRISPONDERE NEI MODI ORDINARI ENTRO IL TERMINE DELL’1.9.2009 PENA LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI TECNICI, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 127 del 15.5.2009)

Ordinanza collegiale La Corte, tenuto conto che sono in corso i necessari accertamenti presso le Poste Italiane circa l’effettiva ricezione da parte dell’odierno appellante del provvedimento disciplinare a suo carico da cui ha tratto origine il presente procedimento, rinvia alla seduta del 9 luglio 2009 ore 12:30, nella quale il reclamo sarà comunque deciso allo stato degli atti.

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