F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 05 Giugno2009 1) RICORSO DELL’ A.S.D. CASOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 05 Giugno2009

1) RICORSO DELL’ A.S.D. CASOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PERROTTA FRANCESCO SEGUITO GARA CASOLI/REAL MONTECCHIO DEL 14.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)

Con atto tempestivo la società A.S.D. Casoli proponeva ricorso avverso la decisione di cui in epigrafe. Al 12° del secondo tempo, della gara Casoli/Real Montecchio disputata il 14.9.2008, il calciatore Perrotta Francesco numero 7 del Casoli, a giuoco fermo colpiva violentemente con una gomitata al volto un calciatore avversario. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Casoli chiedendo la riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore nella circostanza risentiva di un litigio con il proprio allenatore, evidenziando altresì gli ottimi precedenti disciplinari del calciatore stesso. In buona sostanza la parte ricorrente pur censurando la reazione tenuta dal proprio tesserato, chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Perrotta ha colpito volontariamente, e con violenza, nonchè a giuoco fermo un avversario. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall’ art.19 comma 4 lett. b) C.G.S., correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Casoli di Casoli (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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