F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 05 Giugno2009 3) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LE SANZIONI:- DELL’AMMENDA DI €

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 05 Giugno2009

3) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LE SANZIONI:- DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA; - DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 19 C.G.S. FINO AL 15.10.2008 INFLITTA AL SIG. L’AMICO GIUSEPPE; - DELLA SQUALIFICA PER 6 (SEI) GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BRUNO DANIELE, SEGUITO GARA FRANCAVILLA/NOCERINA DEL 7.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 10.9.2008)

Con decisioni del 10.9.2008 pubblicate e motivate con Com. Uff. n. 21, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha emesso le seguenti sanzioni: 1) ammenda di € 5.000,00 e diffida al campo di gioco alla società F.C. Francavilla; 2) inibizione sino al 15.10.2008 al dirigente signor L’Amico Giuseppe; 3) squalifica per sei gare effettive al calciatore Bruno Daniele. Avverso tali provvedimenti, con atto del 16.9.2008, la F.C. Francavilla ha proposto reclamo chiedendo la riduzione dell’ammenda e la revoca della diffida per la società, la riduzione dell’inibizione per il dirigente e, infine, la riduzione della squalifica per il calciatore. La società reclamante motivava tali richieste, denunciando, in primo luogo, la eccessività dell’ammenda e della diffida, tenuto conto che la terna arbitrale non ha subito alcuna conseguenza fisica né alcun danno all’autovettura su cui viaggiava la stessa. Sul punto la reclamante si doleva, anche, del comportamento tenuto dai tifosi ospiti non evidenziato e censurato dagli atti ufficiali di gara. Con secondo motivo di ricorso, pur censurando l’atteggiamento offensivo del dirigente L’Amico nei confronti dell’assistente arbitrale, evidenziava che lo stesso non aveva tenuto alcun comportamento minaccioso verso la terna arbitrale. Attraverso il terzo gravame, infine, pur ammettendo, in parte, la responsabilità del proprio calciatore, che si era lasciato andare ad una infelice espressione nei confronti dell’arbitro per una sconfitta maturata nei minuti finali, ha precisato comunque che la stessa non sarebbe stata sorretta dall’intenzione di esercitare una discriminazione territoriale nei confronti dello stesso. Tanto premesso, preliminarmente la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla F.C. Francavilla in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara. Nel merito la C.G.F., quanto alla doglianza relativa alla ammenda ritenuta eccessiva e sproporzionata ai fatti, ritiene equa la sanzione di € 3.000,00. Infatti, come risulta dalla lettura dei rapporti ufficiali di gara, l’atteggiamento tenuto dai sostenitori ospitanti si è concretizzato attraverso una serie di manifestazioni offensive, ingiuriose ed irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale. È

pur vero, però, che le stesse non hanno avuto alcuna conseguenza fisica né tantomeno materiale, non avendo riportato, l’autovettura nella quale avevano preso posto gli ufficiali di gara, danni sebbene colpita con un violento pugno al finestrino. Risulta irrilevante quanto prospettato dalla reclamante in ordine ai comportamenti dei quali si sarebbero resi autori i sostenitori della squadra avversaria, asseritamente non rilevati dal Direttore di Gara, che, oltre a costituire circostanze estranee al presente procedimento, sono stati comunque sanzionati dal Giudice Sportivo. Quanto alla posizione del dirigente L’Amico, il proposto appello non può trovare accoglimento in quanto lo stesso si è reso responsabile di un’attività minacciosa e offensiva nei confronti dell’arbitro e dell’assistente arbitrale, come è chiaramente riportato nei referti, atti a cui l’art. 35 comma 1.1 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata. Quanto, infine, al gravame riguardante la squalifica a sei gare inflitta al calciatore Bruno Daniele, le doglianze sono infondate. Le offese pronunciate per la loro natura denunciano la volontà dell’autore non solo di ingiuriare il direttore di gara ma di aggravare l’offesa evidenziandone l’appartenenza ad uno specifico ambito territoriale che l’autore, alla luce del binomio utilizzato, disprezza. Pertanto, il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato la fattispecie e la relativa aggravante ed applicato la conseguente sanzione. Per questi motivi la C.G.F ritiene di dover separare il reclamo presentato dall’F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: a) accoglie quello relativo all’ammenda che riduce ad € 3.000,00 con diffida; b) respinge quello relativo all’inibizione inflitta al sig. L’Amico Giuseppe; c) respinge quello relativo alla squalifica inflitta al calciatore Bruno Daniele. Dispone restituirsi la tassa relativa al reclamo sub a) e addebitarsi, in quanto non versate, quelle relative ai reclami sub b) e c).

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