F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 05 Giugno2009 4) RICORSO DELL’ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZ
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 05 Giugno2009
4) RICORSO DELL’ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 19 DEL C.G.S. PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. DISTANTE ANTONIO; - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIA ORE GALLO SALVATORE; - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA (BR)/MATERA DEL 14.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)
Con decisioni contenute nel Com. Uff. n. 25 del 14.9.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha emesso le seguenti sanzioni: 1) ammenda di € 1.000,00 alla società A.S.D. Francavilla Calcio; 2) inibizione per tre gare al dirigente Distante Antonio; 3) squalifica per quattro gare effettive al calciatore Gallo Salvatore. Con atto del 24.9.2008, la A.S.D. Francavilla Calcio ricorreva a questa Corte chiedendo l’annullamento o in subordine la diminuzione dell’ammenda, la riduzione della squalifica inflitta al dirigente Distante ed, infine, la riduzione della sanzione comminata al calciatore Gallo. Preliminarmente la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla A.S.D. Francavilla Calcio in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara. Nel merito la C.G.F. ritiene congrua la sanzione dell’ammenda in considerazione della reiterata condotta violenta (lancio di sputi) posta in essere dai sostenitori locali all’indirizzo di un assistente arbitrale, come risulta in modo chiaro dalla lettura dei rapporti ufficiali. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito al loro accadimento. Quanto alla posizione del dirigente Distante Antonio, v’è da rilevare, preliminarmente, che allo stesso è stata inflitta, erroneamente, la inibizione per tre giornate laddove la stessa è applicabile unicamente a tempo, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h) C.G.S., in ragione dell’attività prestata dallo stesso, coincidendo il termine delle tre giornate, decorrente dalla pubblicazione del Com. Uff. in data 17.9.2008, con il 6.10.2008. In tale periodo, era preclusa al dirigente qualsiasi attività. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Gallo Salvatore, il reclamo è meritevole di accoglimento. Gli addebiti contestati al Gallo hanno un rilievo diverso, ed in un certo senso meno grave, da quello che appare dalla descrizione operata dal Giudice Sportivo. Infatti, dai chiarimenti forniti telefonicamente dall’arbitro, è emerso che lo stesso si avvicinava al calciatore antagonista che, mentre si trovava a terra fuori dal campo perché scivolato, tratteneva il pallone non permettendo la sollecita ripresa del gioco. In tale frangente il Gallo, nel tentativo di rimpossessarsi del pallone stesso, che non veniva lasciato, dava un lieve colpo al viso, di talché l’ipotesi contestata può essere sanzionata con il minimo edittalmente previsto, quindi con tre giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F ritiene di dover separare il reclamo presentato dall’A.S.D. Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi) in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: a) respinge quello relativo alla inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. per 3 gare effettive (rectius fino al 06.10.2008) inflitta al sig. Distante Antonio; b) accoglie parzialmente quello relativo alla squalifica inflitta al calciatore Gallo Salvatore, riducendola a tre giornate effettive di gara; c) respinge quello relativo all’ammenda inflitta alla società A.S.D. Francavilla Calcio. Dispone l’addebito delle tasse non versate relative ai reclami sub a) e c) nonché la restituzione di
quella relativa al reclamo sub b).
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