F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 6) RICORSO DEL CALCIATORE CAMPANELLA SALVATORE FABIO AVVERSO LA SA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009
6) RICORSO DEL CALCIATORE CAMPANELLA SALVATORE FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 76, COMMA 2 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del l’8.10.2008)
Il calciatore Campanella Salvatore, con ricorso trasmesso mezzo fax il 16.10.2008, ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 23/CDN dell’8.10.2008) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della squalifica per mesi 1 per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S., e 76 comma 1 N.O.I.F.. Ciò premesso, osserva questa C.G.F., che il ricorso è inammissibile, in quanto non risulta essere stato ritualmente comunicato alla Procura Federale, in violazione dell’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S.. E’ giurisprudenza consolidata considerare, nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento operato dalla Procura Federale quest’ultima parte necessaria ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 35.4.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Campanella Salvatore e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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