F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 05 Giugno2009 4) RECLAMO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 05 Giugno2009
4) RECLAMO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 5 C.G.S.; INIBIZIONE PER GIORNI 20 AL SIG. ANGELONI VINCENZO BERARDINO ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELL’A.C. SIENA S.P.A. ED ATTUALMENTE SOCIO DELLA PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN dell’11.9.2008)
Con decisione dell’11.9.2008 la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Vincenzo Berardino Angeloni, Consigliere dell’A.C. Siena S.p.A. l’inibizione per giorni 20 ed alla società A.C. Siena S.p.A. l’ammenda di € 5.000,00. La vicenda traeva origine dal deferimento operato dalla Procura Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e 8, comma 1 C.G.S. trasfuso nell’attuale art. 10, comma 1 del vigente C.G.S., in relazione ai contatti avuti dall’Angeloni, quale consigliere della società con il signor Luciano Moggi, all’epoca dei fatti sanzionato dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. con l’inibizione a 5 anni con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della stessa F.I.G.C.. Tali contatti avevano ad oggetto, per lo più, la possibilità di ingaggio dell’allenatore Carlo Mazzone. Il deferimento del proprio consigliere aveva comportato anche la comminazione dell’ammenda di € 5.000,00 a carico dell’A.C. Siena ai sensi dell’art. 2, comma 4, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente C.G.S.. Nel condividere, sostanzialmente, la posizione della Procura Federale, il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il fatto che l’Angeloni avesse avuto, in due occasioni, contatti con il Moggi, al fine di valutare la possibilità di ingaggio del predetto tecnico, così come emerso dalla registrazione di telefonate intercorse tra il signor Angeloni, all’epoca consigliere del Siena ed il signor Luciano Moggi, violando il divieto di avere contatti con tesserati comunque inibiti. Avverso tale decisione, sia nell’interesse del consigliere Angeloni che in quello della stessa società, viene presentato reclamo a questa Corte, nel quale si sostiene, con diffusa motivazione, l’infondatezza degli addebiti mossi all’Angeloni, essendo del tutto generico e vago il riferimento alle presunte trattative, e potendosi in relazione ad esse concludere che fosse stato il Moggi ad avvicinare l’Angeloni per cercare di fargli ingaggiare il tecnico Mazzone e non viceversa. In ordine, poi, alla responsabilità della società A.C. Siena S.p.A., si ripropone, anche in questo caso con articolata motivazione, la lettura secondo la quale l’Angeloni non era, al momento dei fatti, tesserato per la società Siena, e di conseguenza non avrebbe potuto generare responsabilità di questa a nessun titolo. I reclamanti si dolgono, infine, della eccessiva afflittività della sanzione irrogata sotto il profilo della inosservanza del principio di proporzionalità della pena. Tali essendo le doglianze difensive, ritiene questa Corte che il reclamo sia da respingere per i seguenti motivi. Sulla inconfigurabilità del requisito di “tesserato inibito” a carico di Luciano Moggi, in via del tutto preliminare questa Corte ritiene assolutamente non condivisibile l’argomentazione per la quale non può configurarsi per il signor Luciano Moggi la qualifica di tesserato inibito, atteso che lo stesso aveva, a seguito delle dimissione da Direttore Generale e consigliere di amministrazione della F.C. Juventus, presentato già in data 16.5.2006 domanda di cancellazione dall’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Secondo la tesi difensiva la sanzione dell’inibizione comminata in data 14.7.2006 non spiegherebbe alcun effetto, attese le precedenti dimissioni e la richiesta di cancellazione dall’Elenco avanzata dal Moggi. A maggior ragione le telefonate del marzo 2007 non sarebbero intercorse tra l’Angeloni e un tesserato inibito, ma con un ex tesserato inibito. Ciò equivarrebbe a dire che chiunque in presenza di una sanzione o di una pena potrebbe dimettersi e non essere passibile di alcuna limitazione derivante da una sanzione comunque inflitta. Con la conseguenza di consentire, come nel caso di specie, ad altre persone tesserate di avere con lui tranquillamente contatti, in elusione di quanto disposto chiaramente dal Codice di Giustizia Sportiva. Il fatto che la sanzione non risulti immediatamente eseguibile, non elide, infatti, la portata della norma, in quanto è vero che il Moggi si è dimesso, ma è anche vero che la sanzione dell’inibizione è stata comminata. Ci troveremmo, per così dire, in una situazione di “sanzione sospesa”, senza nulla togliere al fatto che il Moggi vada qualificato come tesserato inibito, con la conseguente applicazione dell’art. 10 comma 1 C.G.S.. Peraltro la vicenda che interessato il Moggi è stata talmente pubblicizzata che sembra quasi un
paradosso non sapere dell’inibizione comminata e giustificare i contatti con il fatto che il Moggi non poteva qualificarsi come tesserato vero e proprio. In relazione alle argomentazioni tese a dimostrare la insussistenza di responsabilità in capo all’Angeloni e di conseguenza a carico della società A.C. Siena S.p.A., non possono condividersi i contenuti del reclamo, in quanto le telefonate intercettate hanno un chiaro contenuto calcistico e i consigli richiesti al Moggi non riguardano l’uomo Mazzone, ma chiaramente il tecnico Mazzone. Inoltre l’Angeloni si rivolge al Moggi, chiamandolo “capo” e attribuendogli così un ruolo di riferimento, che, peraltro, il Moggi aveva assolutamente acquisito in materia calcistica, conoscendo meglio di chiunque altro fatti e persone dell’ambiente calcistico. Si ricade, pertanto, in un caso sussumibile tra quelli vietati dall’art. 1 e dall’art. 10 C.G.S. perché considerati contrari ai principi di lealtà, probità e correttezza che devono sempre ispirare l’azione dei tesserati. In particolare la norma vieta di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati, situazione nella quale si trovava il Moggi, all’evidenza, per evitare che i provvedimenti disciplinari adottati siano deprivati di ogni contenuto sostanziale. In ordine, poi, alla posizione dell’Angeloni, all’epoca dei fatti non ancora, formalmente consigliere della società A.C. Siena S.p.A., appare sufficiente ricordare che i contatti con il Moggi e le telefonate intercettate risalgono al 18-20 marzo 2007 e cioè poco prima del tesseramento dell’Angeloni intervenuto a far data dal 30.3.2007. A tale proposito appare evidente che, pur non essendosi ancora formalmente perfezionato il passaggio in Consiglio d’amministrazione, l’Angeloni agisse già da consigliere della società e la propria attività fosse già sostanzialmente riconducibile alla stessa. Egli era già un chiaro punto di riferimento per la gestione della società, così che è pienamente applicabile, nel caso di specie, il disposto dell’art. 1, comma 5, C.G.S. secondo il quale “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Ciò anche a tacere della ovvia considerazione che, in caso contrario, non si capirebbe a che titolo l’Angeloni aveva contatti con il Moggi, e, ancor meno a che scopo quest’ultimo si relazionava con il primo. Alla luce di ciò va confermata anche la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 a carico dell’A.C. Siena S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, per il fatto commesso dal proprio dirigente che ha operato nell’interesse della società, rientrando così tra i soggetti di cui all’art. 1 comma 5 C.G.S. e quindi coinvolgendo la società stessa. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di confermare le sanzioni inflitte dalla Commissione, anche in relazione alla entità delle stesse Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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