F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009 2) RECLAMO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009
2) RECLAMO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.
1, COMMA 1 CGS, CON RIFERIMENTO SPECIFICO A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 16, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO AGENTI
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 34/CDN del 6.11.2008)
Visto il preannuncio “di dichiarazione di reclamo” proposto il 7.11.2008 dal dott. Stefano Antonelli avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34/2008 del 6.11.2008 della Commissione Disciplinare Nazionale; - vista la lettera del 14.11.2008 con la quale l’avv. Enzo Proietti, in nome e per conto dell’Antonelli, ha dichiarato di voler rinunciare al reclamo; - ritenuto che siffatta rinuncia, quale espressione tipica dell’autonomia negoziale privata, fa venir meno l’intenzione della parte di coltivare l’attivazione dello strumento processuale; - constatato che, ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S., il reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato dalla prescritta tassa; per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia, dichiara estinto il procedimento introdotto dal signor Antonelli Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009 2) RECLAMO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE"