F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009 5) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009

5) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL GENOA CRIKET AND F.C. S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON  PROPRIO DEFERIMENTO N. 5381/414PF07-08/SP/MA DEL 6.6.2008, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 22 COMMA 8 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA JUVENTUS-GENOA DELL’11.10.2007

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 3.11.2008)

Con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 32/CDN del 3.11.2008, in relazione alla gara Juventus/Genoa disputata a Torino in data 11.10.2007, il presidente e socio di riferimento della società Genoa Cricket and Football S.p.A., signor Enrico Preziosi, e la stessa ocietà, venivano prosciolti, rispettivamente, dalla accusa di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. n relazione all’art. 22, comma 8, C.G.S., per essere “ entrato nel recinto di gioco dello Stadio Oimpico di Torino, prima dell’effettuazione della gara Juventus/Genoa, disputata a Torino in data 1.10.2007, verso le ore 19.30 circa, quando i calciatori della Juventus stavano facendo la ricognizione del terreno di gioco, intrattenendosi con il calciatore Domenico Criscito e posando con l medesimo davanti ai fotografi che si trovavano a bordo campo “e, a titolo di responsabilità oggettiva “ in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio socio di riferimento “, in quanto la violazione contestata “ non risulta pienamente sussumibile nell’ipotesi normativa “. l giudizio disciplinare era stato instaurato su deferimento del Procuratore Federale, a seguito ella segnalazione di un lettore che su di un quotidiano sportivo aveva notato la fotografia del residente Preziosi con il calciatore Criscito ed aveva allertato la Procura Federale. L’organo preposto alle indagini, accertata la veridicità dei fatti, rilevato che il Preziosi risultava inibito per oltre vicende, riteneva integrata la violazione delle sopraccitate disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva valutando il comportamento del Presidente della società in contrasto con l’art. 22, comma , C.G.S., secondo il quale “ I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art.1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sortiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; i medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare “.La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva i deferiti : “considerato infatti che la condotta posta in essere dal deferito (il saluto rivolto al calciatore Criscito almeno un’ora prima della gara) non contrasta con la ratio normativa dell’art. 22, comma 8, C.G.S., che vieta al soggetto inibito ogni partecipazione attiva e funzionale alla gara “. Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore Federale il quale in primo luogo rilevava che la normativa richiamata vietava, tout court, la presenza del tesserato soggetto a sanzioni disciplinari nello spogliatoio e nel recinto di gioco, a prescindere della natura dell’attività da questi posta in essere. Quanto alla locuzione “ in occasione di gare “ il ricorrente osservava che l’espressione usata, proprio perché diversa da quella “ svolgimento della gara “, non poteva non intendersi che riferita ad un arco temporale più ampio del tempo di gara, comprendente anche le fasi preliminari e successive alla gara stessa. Al ricorso del Procuratore Federale la società Genoa Cricket and Football S.p.A. ed il suo presidente e socio di riferimento signor Enrico Preziosi, nulla osservando in fatto, opponevano delle controdeduzioni nelle quali, con ampie e diffuse motivazioni, sostanzialmente riproducenti le argomentazioni cui era stato fatto ricorso nel giudizio di primo grado, contestavano la distinzione operata dal Procuratore Federale tra il divieto di svolgere attività sportiva e l’autonomo divieto di accesso all’interno del recinto di giuoco ed agli spogliatoi, sostenendo la necessità, comunque, di un collegamento funzionale tra il fatto contestato e lo svolgimento di attività sportiva rilevante in ambito federale. Quanto alla portata temporale della espressione “ in occasione di gare “ si affermava che, anche se il divieto di accesso non poteva considerarsi limitato ai soli 90 minuti della gara vera e propria, ma comprensivo di tutti i momenti propedeutici e consequenziali alla gara stessa, dovesse sempre essere presente un collegamento causale tra l’incontro di calcio ed il comportamento sanzionato, collegamento inesistente nel caso di specie. All’odierna riunione la Procura Federale ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la dichiarazione di responsabilità del signor Enrico Preziosi e della società Genoa Cricket and Football S.p.A. con l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per giorni dieci nei confronti del Preziosi e dell’ammenda di € 3.000,00 nei confronti della società Genoa; i deferiti hanno concluso per la conferma della decisione di primo grado. Il ricorso del Procuratore Federale, a giudizio della Corte, merita accoglimento. In relazione, infatti, alla complementarità tra le prescrizioni indicate nell’art. 22, comma 8, C.G.S., non può essere revocato in dubbio che la stessa terminologia usata dal legislatore sportivo ha configurato come diversi i divieti imposti ai tesserati inibiti; da un lato la proibizione di svolgere qualunque attività sportiva, dall’altro la preclusione, comunque, di accedere all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi. Questo vuol dire, e la locuzione “ in ogni caso “ non lascia adito a dubbi, che anche se il tesserato inibito non intende svolgere alcun tipo di attività sportiva, egli non può accedere ai luoghi indicati, divenuti per lui “off limits “, a prescindere da ogni partecipazione attiva o funzionale alla gara. Si tratta, in altre parole, di un divieto autonomo e, per così dire, autosufficiente che assieme all’altro, che attiene all’attività sportiva vera e propria, costituisce il complesso dei comportamenti vietati al tesserato sanzionato sul piano disciplinare. Del resto, il divieto di accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi è misura largamente utilizzata dal Codice di Giustizia Sportiva, che, all’art. 19, comma 1 lett. g), lo configura addirittura come una delle sanzioni tipiche e quindi irrogabile anche da sola a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società. Resta da chiarire, sul piano temporale, il significato dell’espressione “ in occasione di gare “ la quale costituisce il momento a quo, ed allo stesso tempo, quello ad quem, che delimitano l’ambito di estensione del divieto in parola, dato che la norma non contiene in sé l’indicazione esplicita degli estremi cronologici della sua applicabilità. Sul punto anche la difesa sottolinea come debba ritenersi inaccettabile la coincidenza temporale tra le parole “ in occasione di gare “ ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento della partita, di modo che sicuramente i limiti cronologici della proibizione devono ritenersi più estesi rispetto alla durata dell’incontro e comprendere fasi precedenti e successive. Tali fasi, tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dal Genoa e dal Preziosi, non possono essere individuate con criteri restrittivi, ma, al contrario devono essere definite in senso ampio, pena il venir meno di buona parte dell’afflittività contenuta nelle misure sanzionatorio ed il tradimento della ratio che ispira le relative norme, e non possono non coincidere, ad avviso di questa Corte, con l’arco temporale nel quale l’impianto sportivo, all’interno del quale si trovano gli spogliatoi ed il recinto di giuoco, è a disposizione per lo svolgimento della gara. In sostanza dal momento in cui lo stadio, per così dire, apre, fino a quello in cui chiude i battenti, vige il divieto di accesso per i tesserati colpiti da sanzioni disciplinari, a prescindere dalla circostanza che sia già iniziato l’afflusso del pubblico o che siano presenti sul posto altri partecipanti all’evento sportivo. E risultano evidenti i motivi per i quali non è possibile, normativamente, indicare con più precisione i limiti temporali del divieto, ed al tempo stesso comprendere la necessità della sua massima estensione, se solo si pone attenzione, ad esempio, alle operazioni di antidoping che si svolgono dopo la partita e che talvolta si protraggono a lungo con la presenza negli spogliatoi di giocatori e dirigenti anche non direttamente coinvolti; ebbene, anche in tal caso, e nessuno potrebbe ex ante indicare un orario, è chiaro a tutti l’operatività del divieto per il tesserato inibito di essere presente negli stessi locali. Deve, di conseguenza, essere affermata la responsabilità disciplinare del signor Enrico Preziosi in ordine alla incolpazione indicata nell’atto di deferimento, e della società Genoa Cricket and Football S.p.A. per responsabilità oggettiva. Quanto alla dosimetria della sanzione la Corte ritiene adeguata quella dell’inibizione per giorni dieci nei confronti del signor Enrico Preziosi, e dell’ammenda di € 2.000,00 nei confronti della società Genoa Cricket and Football S.p.A. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, infligge la sanzione dell’inibizione per giorni 10 al sig. Preziosi Enrico e l’ammenda di € 2.000,00 alla società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

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