F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009 3) RICORSO DELL’A.S.D. C.F. FRUTTA PIU’ VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009

3) RICORSO DELL’A.S.D. C.F. FRUTTA PIU’ VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAPHISTUDIO CAMPAGNA/C.F. FRUTTA PIU VERONA DEL 9.11.08

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08)

In data 13.11.2008 il C.F. Frutta Più Verona, militante nel Campionato Nazionale Femminile di Serie B, richiedeva alla segreteria di questa Corte, “per conoscenza”, gli atti relativi alla sanzione di € 250,00 comminatagli dal competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 40 del 12.11.2008 per comportamenti antiregolamentari verificatisi in occasione della gara Graphistudio Campagna/ Frutta Più Verona, giocata il 9.11.2008. Successivamente, il 24.11.2008, comunicava di non essere intenzionata ad avviare la procedura di reclamo, chiedendo di venire esonerata dal pagamento della tassa relativa. Questa Corte, nel prendere atto dell’esplicita volontà di rinuncia manifestata dalla società, non può però aderire alla richiesta di esonero ostandovi il dettato normativo di cui ai commi 8 e 13 dell’art. 33 C.G.S.. Ed invero, la richiesta degli atti sopra menzionata, ancorché generica e priva di specifiche indicazioni, deve essere intesa come un vero e proprio preannuncio di reclamo, assoggettabile quindi alle disposizioni procedurali già citate. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. C.F. Frutta Più Verona di Verona, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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