F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009 5) RICORSO DELL’ A.S.D. THIENE CALCIO A5, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009

5) RICORSO DELL’ A.S.D. THIENE CALCIO A5, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TONELLO CHRISTIAN; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RANIERI PABLO DANIEL: SEGUITO GARA VERONA CALCIO A CINQUE/THIENE CALCIO A5 DEL 25.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 244 del 4.12.2008)

Con preannuncio di reclamo, con richiesta di trattazione in via d’urgenza, del 26.10.2008, il Tiene Calcio a 5 formalizzava il medesimo in persona del Presidente Davide Giuriato avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque emessa con il comunicato in epigrafe, per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Verona disputata nella stessa città della squadra ospitante il 25.11.2008 nel corso della quale, a seguito del ripetersi di espressioni gravemente offensive nei confronti dei propri calciatori da parte dei tifosi della squadra avversaria, si era generato un tafferuglio tale da provocare colluttazioni tali tra i questi ultimi e due calciatori del Thiene, con conseguente sanzione di € 2.500,00 a carico del sodalizio e la squalifica per 3 gare effettive a carico dei due calciatori Christian Tonello e Pablo Daniel Ranieri. Il legale rappresentante del sodalizio ricorrente, nel rilevare che la società ospitante non si era attivata per impedire gli eventi che hanno determinato la sanzione a danno della squadra ospitata, allegava il certificato di pronto soccorso e della denuncia di aggressione subiti anche a proprio danno, chiedendo la riforma, anche parziale, del provvedimento sanzionatorio, nonché - in via principale - l’annullamento della sanzione a carico dei due calciatori e - in via subordinata - la riduzione della medesima al minimo edittale. La decisione deve essere riformata in quanto la sanzione comminata appare eccessiva rispetto alla gravità effettiva del comportamento dei giocatori, senz’altro da considerare in questa sede come mitigata dall’aggressività del comportamento dei tifosi della squadra ospitante, autori di comportamenti riprovevoli consistenti in “…cori razzisti, offese, insulti e sfottii…”di per sé gravi ed inaccettabili in un contesto sportivo che deve essere connotato ai principi dei rispetto e correttezza nei confronti degli avversari di gioco. E’ pertanto evidente che, nel caso di specie, può senz’altro trovare ingresso l’attenuante della provocazione, idonea a ridurre la sanzione comminata che si è rivela in questo caso come eccessiva. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Thiene Calcio A5 di Zanè (Vicenza) riduce le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Tonello Christian e Ranieri Pablo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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