F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 04 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 05 Giugno2009 3) RICORSO SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 04 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 05 Giugno2009
3) RICORSO SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08)
Con ricorso ritualmente proposto il signor Foti Pasquale, Presidente della società Reggina Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata inflitta la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti ha chiesto l’annullamento della sanzione per violazione del previgente art. 27 del C.G.S. essendo stato presente all’Hotel Hilton il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le “attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori”. Circa il merito ha, peraltro, eccepito che l’Ufficio Inquirente non aveva riferito di alcuna sua attività inerente alle operazioni di “calciomercato”. Alla seduta del 4.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, il difensore del signor Foti Pasquale il quale ha illustrato i motivi scritti ed ha concluso in conformità. E’, altresì, comparso il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto. Gli atti di indagine, infatti son del tutto carenti e sforniti di prova a supporto delle violazioni ascritte con l’atto di deferimento. Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure. La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Foti Pasquale e per l’effetto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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