F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 11 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 22 maggio 2009 1) RICORSO DEL SIG. GALLO DOMENICO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’I

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 11 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 22 maggio 2009

1) RICORSO DEL SIG. GALLO DOMENICO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MOLE/S. VITO CALCIO DELL’8.6.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 55 dell’11.11.2008)

Con preavviso di reclamo poi inoltrato in data 14.11.2008 avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al comunicato il epigrafe, il signor Domenico Nicola Gallo, nella qualità di dirigente della società sportiva ADS San Vito Calcio, chiedeva a questa Corte l’annullamento della sanzione a suo carico, consistente nell’inibitoria del medesimo all’esercizio delle attività federali fino al 30.6.2011, oltre alla sanzione della punizione sportiva alla squadra della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 con ammenda di € 100,00. I fatti risalgono alla partita disputata in data 8.6.2008 a Catanzaro contro il Molè quando, nel corso di detta gara di play off, il reclamante era personalmente entrato campo, sul presupposto di soccorrere tempestivamente il portiere del San Vito che era rimasto seriamente ferito a seguito di uno scontro di gioco tra un giocatore della squadra avversaria. Dal che ne è sorta una animata discussione con l’arbitro, il quale, tramite allegato al referto di gara, rilevava che il Gallo - al di là dell’evento suddetto - aveva tenuto un comportamento decisamente antisportivo, consistente in attività fisica violenta, anche a suo danno, tale da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Il ricorso è da dichiarare inammissibile. Infatti per ragioni di carattere eminentemente processuale, non sussistono i presupposti per l’ammissibilità del gravame come proposto per carenza dei presupposti legittimanti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dalle lettere da a) a d e) dell’art. 39 che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta. Nel caso di specie, il reclamante non ha offerto elemento alcuno idoneo a consentire la riapertura del caso, palesandosi l’impugnativa in esame come una sorta di irregolare tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l’inesistente formula del “terzo grado di giudizio”. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto da signor Gallo Domenico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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