F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009 11) RICORSO SIG. CRISCI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009

11) RICORSO SIG. CRISCI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Il signor Domenico Crisci, Presidente del F.C. Pro Vasto S.r.l., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti ha chiesto l’annullamento della sanzione per violazione del previgente art. 27 del C.G.S. essendo stato presente all’Hotel Hilton il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le “attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori”. Circa il merito ha, peraltro, eccepito che l’Ufficio Inquirente non aveva riferito di alcuna sua attività inerente alle operazioni di “calciomercato”. Alla seduta del 12.12.2008 davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, nessuno è comparso. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – che il ricorso è inammissibile, in quanto non risulta essere stato comunicato alla Procura federale, in violazione dell’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omessa notifica alla Procura Federale, il ricorso come sopra proposto dal Sig. Crisci Domenico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it