F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009 4) RICORSO SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009

4) RICORSO SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto, il signor Alberto Omodeo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare esercitata dal Procuratore Federale per violazione dell’art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli. Alla seduta del 12.12.2008 è presente, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, la Procura Federale, nonché, per il signor Omodeo, l’Avv. Cozzone, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il difensore del ricorrente ha, inoltre e quanto al merito, eccepito che né l’indagine federale né il

supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare il fatto che la presenza presso l’Hotel Hilton di Milano di numerosi operatori sportivi sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e, pertanto, deve essere accolto. Gli atti di indagine, infatti, non risultano in grado di fornire il necessario supporto probatorio alle violazioni ascritte con l’atto di deferimento Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Omodeo Alberto e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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