F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 05 Giugno2009 3) RICORSO POL. PRO REGGINA 97 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 A
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 05 Giugno2009
3) RICORSO POL. PRO REGGINA 97 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 19.2.2009 ALLA SIG.RA CAPPELLACCIO ANTONIETTA, INFLITTE SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/CENTRO ESTER DEL 16.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 19.11.2008)
Con reclamo avverso la decisione di cui al comunicato in epigrafe, la Sig.ra Antonietta Cappellaccio, nella qualità di Presidente della Pro Reggina 97, chiedeva l’annullamento del provvedimento disciplinare inflitto alla medesima consistente nell’inibizione di 3 mesi dalla propria qualifica, di cui due mesi per la qualifica ed un mese per aver redatto la distinta di gara, nonché l’ammenda di € 500,00 per aver la stessa, in occasione della gara disputata in Reggio Calabria in data 16.11.2008 contro il Centro Ester, inserito nella distinta suddetta con la qualifica di allenatore, tale Vincenzo Tramontana il quale era stato a suo tempo inibito dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento di cui al Com. Uff. n. 45 del 21.12.2006. Chiedeva a questa Corte l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile sulla base di due motivi, il primo per omessa individuazione della norma regolamentare violata con contestuale violazione del diritto di difesa per intempestività dell’addebito, il secondo per mancanza di dolo o colpa grave da parte della Presidente medesima. Il ricorso deve essere accolto. Va infatti rilevato che il provvedimento di radiazione quinquennale in capo al Tramontana non risultava essere stato notificato al medesimo e pertanto – a maggior ragione – nulla poteva sapere la Presidente in ordine a detta anomalìa come rilevata. Del resto, l’invio del bollettino all’allenatore da parte del Settore Tecnico per legittimare il tesseramento del medesimo, lo ha reso ignaro della conoscenza della sanzione, se pur tardivamente, contestata. La decorrenza del termine per scontare la sanzione non può che essere a favore della parte che avrebbe dovuto scontarla, in carenza di idonea comunicazione della medesima nel rispetto delle norme federali. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Pro Reggina 97 di Gallico Superiore (Reggio Calabria) annulla il provvedimento impugnato e dispone restituirsi la tassa reclamo. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione alle posizioni esaminate dal Primo Giudice.
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