F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009 1) RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MON
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009
1) RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTICHIARI/VALENZANA DEL 2.11.08
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.08)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la società Sportiva A.C. Montichiari S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008 con il quale, in relazione alla gara del campionato di calcio Lega Pro 2° Divisione del 2.11.2008 Montichiari/Valenzana, veniva respinto il reclamo proposto dalla società Montichiari, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Montichiari 1 – Valenzana 3). Il Giudice Sportivo a seguito di reclamo proposto dalla società Montichiari, motivava osservando: - “che la reclamante denuncia l’indebita presenza nello spogliatoio dell’arbitro, prima dell’inizio della gara, del Presidente della società Valenzana che si sarebbe ivi intrattenuto per quasi venti minuti, con ciò condizionando la prestazione dell’arbitro, le cui decisioni avrebbero influito in modo negativo sul risultato della gara; - che dai rapporti di gara, atti ufficiali con fede privilegiata, non sono emersi elementi a sostegno della tesi della ricorrente; - che allo scopo di ulteriormente accertare la sussistenza dei fatti denunciati è stato richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto; - che in tale sede il Direttore di gara ha precisato che il Presidente della Valenzana signor Alberto Omodeo, in qualità di dirigente accompagnatore della predetta società, è legittimamente entrato nel suo spogliatoio per le rituali formalità di presentazione degli elenchi dei calciatori permanendo nello spogliatoio nei normali tempi tecnici; - pertanto non rilevandosi dagli atti ufficiali alcun evento idoneo ad integrare fatti costituenti violazioni regolamentari il Giudice Sportivo respinge il ricorso in oggetto”. La società appellante eccepiva l’incongruità della decisione con deduzioni a difesa, definendo la stessa palesemente “errata, illegittima e meritevole di integrale riforma”, in quanto il Giudice Sportivo avrebbe omesso di considerare la possibilità di affidare alla Procura Federale ulteriori indagini come previsto dall’art. 34 c. 4 C.G.S. nonché la possibilità di sospendere il giudizio all’esito dei predetti ulteriori atti di indagine. Richiedeva quindi alla C.G.F., previa ordinanza di sospensione del presente procedimento fino ad avvenuta conclusione delle indagini operate dalla Procura Federale e successiva acquisizione in giudizio delle relative risultanze, la declaratoria della irregolarità della gara in oggetto adottando ogni conseguente e connesso provvedimento (annullamento e/o ripetizione della gara). La Corte ritiene che la decisione impugnata è immune da vizi logici in quanto ha correttamente utilizzato strumenti probatori previsti dal C.G.S., avuto particolare riguardo al disposto del paragrafo 3.1 dell’art. 35 C.G.S.. Pertanto il Collegio, in considerazione dei motivi di ricorso, degli atti probatori acquisiti al procedimento, compreso il supplemento del referto richiesto al Direttore di gara, della mancanza di prove idonee a superare le risultanze acquisite agli atti, ritiene equa la decisione del Giudice Sportivo, fatte salve le eventuali azioni che la Procura Federale intenderà intraprendere, anche in merito all’esposto presentato. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Montichiari S.p.A. di Montichiari (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009 1) RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MON"